Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4702 - pubb. 24/05/2011

Diritto alla restituzione di somme depositate sul libretto di deposito a risparmio e decorrenza della prescrizione

ABF Napoli, 29 Novembre 2010, n. 1384. Est. Manzione.


Libretto di deposito a risparmio – Diritto alla restituzione delle somme depositate – Prescrizione – Decorrenza.



La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate di cui al libretto decorre non dal giorno della costituzione del rapporto né da quello dell’ultima operazione compiuta, bensì dal giorno in cui le somme sono state chieste in restituzione e la banca abbia rifiutato di restituirle. (Studio Dolmetta, Salomone, Schilirò – Francesca Conte) (riproduzione riservata)


Il fatto
La peculiarità della fattispecie stava nel fatto che il libretto («nominativo speciale») era stato emesso nel 1943 «per la sottoscrizione di “Buoni del Tesoro quinquennali 5% 1948”». Di fronte a tale fattispecie l’Arbitro – affermato il principio di cui alla massima – ha peraltro ritenuto di non potere accogliere la richiesta del ricorrente (al pagamento di somme da parte della Banca), rilevando che «la finalizzazione specifica del libretto e la possibilità di procedere alla sottoscrizione dei Buoni del tesoro entro un termine prestabilito (due anni, come si ricava dal regolamento riportato sullo stesso certificato) introduce l’obbligo per l’intestatario/detentore di provvedere, a pena di decadenza, alla trasformazione del libretto con la sottoscrizione dei Buoni».


Il testo integrale


 


Testo Integrale