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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4703 - pubb. 24/05/2011

Trattative per la concessione di un credito, giusta causa di recesso e tempo necessario per l'evasione di una pratica di mutuo

ABF Milano, 25 Novembre 2010, n. 1373. Est. Elisabetta Contino.


Trattative per la concessione di fido (per surroga in mutuo in essere) – Interruzione – Responsabilità precontrattuale – Esclusione per giusta causa – Cointestatario del mutuo con «rischio elevato».

Trattative per la concessione di fido («evasione pratica richiesta mutuo») – Durata – Arco temporale di un «paio di mesi» – Congruità.



Il recesso dalle trattative per la concessione di un credito è legittimo anche in caso di affidamento incolpevole ingenerato nel richiedente, quando ricorra una giusta causa di interruzione. Costituisce giusta causa la scoperta che il coniuge del richiedente, cointestatario del mutuo di cui si trattava la surroga, presentasse un «rischio elevato», non avendo regolarmente onorato le rate di un finanziamento che in precedenza gli era stato concesso da altro intermediario. (Studio Dolmetta, Salomone, Schilirò – Antonio Cacciato) (riproduzione riservata)

Non è esageratamente lungo il periodo di un paio di mesi (al netto delle vacanze di Natale) per l’evasione di una pratica di richiesta mutuo. (Studio Dolmetta, Salomone, Schilirò – Antonio Cacciato) (riproduzione riservata)


Il fatto
Dalla parte in «fatto» della decisione emerge che il ricorrente si lamentava in via segnata di «aver inutilmente atteso per tre mesi, continuamente rassicurato che la sua domanda [di surroga del mutuo in essere con altra banca] sarebbe stata accolta» e, per questo, di non aver medio tempore richiesto alcun finanziamento e di non aver nemmeno ricevuto dinieghi da altri istituti».


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