ABF


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4708 - pubb. 24/05/2011

Sostituzione della carta e obblighi di custodia della carta e del PIN

ABF Milano, 24 Novembre 2010, n. 1357. Est. Blandini.


Carta di credito e/o bancomat – Sostituzione della carta – Successivo utilizzo illegittimo da parte di terzi – Responsabilità della banca – Sussistenza.

Procedimento ABF – Ripetibilità delle spese legali – Esclusione.



Gli obblighi di custodia della carta e del Pin presuppongono l’esistenza e operatività della carta. Pertanto, in caso di avvenuta sostituzione della carta con un nuovo documento, tali obblighi vengono meno, mentre la banca ha l’obbligo professionale di disattivare la carta estinta. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Daniela Maddalone) (riproduzione riservata)

Nei procedimenti dell’ABF non sono ripetibili le spese legali, trattandosi di procedimento stragiudiziale senza necessità di difesa tecnica. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Daniela Maddalone) (riproduzione riservata)


Il fatto
Le operazioni disconosciute erano sicuramente avvenute dopo l’avvenuta sostituzione del vecchio documento con uno nuovo (circa un mese dopo). Pure pacifico era che l’emissione della nuova carta aveva determinato la «estinzione» della vecchia: posta tale oggettiva «inutilizzabilità» - rileva l’Arbitro – è del tutto naturale che il cliente «trascur[asse] ogni cautela nella sua conservazione».


Il testo integrale


 


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