Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4718 - pubb. 25/05/2011

Protesto di assegno, blocco dell'operatività del conto e obbligo di informazione del cliente

ABF Roma, 10 Novembre 2010, n. 1278. Est. De Carolis.


Conto corrente – Blocco (parziale) dell’operatività – Senza informazione al cliente a protrattosi per quasi nove mesi – Allegazione del blocco in protesto di assegno tratto da cointestatario su altro c/c – Comportamento della banca non conforme ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto – Responsabilità.



Tiene un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede la banca che blocca l’operatività di un conto (per tutti gli utilizzi meno quello dei prelievi bancomat presso sportelli di altri istituti) senza informare il cliente e per un lungo periodo di tempo, in ragione della circostanza dell’avvenuto protesto di un assegno bancario tratto da un cointestatario (del conto bloccato) su un diverso conto corrente. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Nella specie, l’Arbitro ha ritenuto di non liquidare nessun danno, per mancato raggiungimento della prova sia per il profilo «materiale», che per quello «morale».


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