Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4719 - pubb. 25/05/2011

Finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, violazione del divieto di rinnovo e rideterminazione delle commissioni

ABF Milano, 18 Novembre 2010, n. 1328. Pres., est. Gambaro.


Finanziamento contro cessione del quinto – Rinnovi – Divieto avanti il decorso dei 2/5 della durata – Violazione – Commissioni di rinnovo – Riduzione ad equità.



L’art. 39 d.p.r. n. 180/1950 vieta il rinnovo di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione prima che siano decorsi i due quinti della durata degli stessi fissata per legge. Le ragioni di questo divieto vanno individuate nell’intento di impedire i troppo ravvicinati caricamenti delle commissioni intermediatizie. In caso di violazione del divieto, le commissioni concretamente imputate dall’intermediario in sede di sostanziali rinnovi di finanziamenti in essere debbono essere opportunamente ridotte e il loro ammontare rideterminato in via equitativa. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Antonio Cacciato) (riproduzione riservata)


Nella specie, il rinnovo mediante estinzione della cessione precedente era intervenuto 9 mesi dopo la concessione. Nel passaggio da un finanziamento (per circa 10.000,00 euro) all’altro (per circa 15.000,00 euro) venivano computate commissioni per circa 2.500,00 euro. L’Arbitro, «tenuto conto delle disposizioni normative», riduce il montante a 590,00 euro.


Il testo integrale


 


Testo Integrale