ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 483 - pubb. 26/07/2007.

Operatore qualificato e dovere di informazione


Tribunale di Novara, 18 Gennaio 2007. Est. Conca.

Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Sottoscrizione di singoli contratti – Forma scritta – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Effettiva verifica dell’esperienza dichiarata – Necessità.


Deve ritenersi assolto l’obbligo della forma scritta previsto dall’art. 23 del TUF qualora le parti non sottoscrivano il cd. contratto quadro ma vari contratti di analogo contenuto in occasione di ogni singola operazione di investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La dichiarazione attestante la qualifica di operatore qualificato, resa ai sensi dell’art. 31 reg. Consob, deve essere corroborata da elementi di positivo ed obiettivo riscontro e non è di per sé sola sufficiente ad esonerare l’intermediario dal rispetto dei doveri di informazione e di protezione dell’investitore. Diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere che i diversi standard di comportamento degli intermediari e l’eventuale applicazione di uno statuto protezionistico in favore degli operatori non qualificati sia fondata non sulla “qualità ed esperienza professionale dell’investitore” bensì su di un giudizio reso da colui le cui qualità dovrebbero invece essere verificate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Giuseppe Russo e Franco Martoglio

Contratti, forma

Doveri informativi dell’intermediario, operatore qualificato

Ordini di negoziazione, forma



Il testo integrale