Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5039 - pubb. 07/06/2011

Esercizio dello jus variandi e ricezione della comunicazione della banca

ABF Roma, 30 Settembre 2010, n. 1007. Est. Olivieri.


Jus variandi ex art. 118 TUB – Onere di comunicazione della banca – Prova dell’avvenuta recezione – Necessità.



Nel caso in cui la banca alleghi di avere esercitato la facoltà di cui all’art. 118 TUB, essa deve fornire la prova non solo dell’invio, ma anche dell’avvenuta recezione della proposta modificativa che viene così affermata. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Nella specie, la modifica concerneva l’introduzione di una commissione di affidamento in luogo dell’eliminata commissione di massimo scoperto.


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