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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5049 - pubb. 07/06/2011.

Applicazione dello ius variandi ai contratti di mutuo e onere di motivazione e di comunicazione delle variazioni sfavorevoli al cliente


ABF di Milano, 15 Settembre 2010. Est. Cristiana Maria Schena.

Jus variandi ex art. 118 TUB – Contratto di mutuo – Inapplicabilità.
Jus variandi ex art. 118 TUB – Onere di apposita comunicazione della banca – Onere di specifica motivazione – Necessità.


Risultano esclusi dall’ambito di applicazione della norma dell’art. 118 TUB i contratti di mutuo, nei quali lo svolgimento del rapporto in un arco temporale concordato tra le parti  costituisce un elemento essenziale, a tutela degli interessi di entrambi i contraenti. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)

Sono inefficaci le variazioni sfavorevoli al cliente per le quali non sono state rispettate le imposte prescrizioni di specifica motivazione e di apposita comunicazione. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)

A quanto pare, in tutto la banca aveva prodotto un estratto conto da cui emergeva una proposta di modifica, retta dalla frase «a seguito dei costi amministrativi digestione». Il conto corrente di cui all’estratto, inoltre, non riguardava il rapporto per cui aveva agito il ricorrente (che si sostanziava, per l’appunto, in mutuo); le modifiche di cui all’estratto, del resto, non erano quelle che erano state effettivamente applicate.


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