Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5057 - pubb. 07/06/2011

L'erroneo conteggio del tasso di interesse e onere della prova del danno

ABF Roma, 12 Ottobre 2010, n. 1078. Est. Ruperto.


Errore della banca nell’applicazione e calcolo del tasso di interesse – Responsabilità – Danno – Onere della prova a carico del cliente – Liquidazione equitativa – Esclusione.



Nel caso di errore della banca nell’applicazione del tasso di interesse e altresì nel conteggio di rettifica seguito alla denuncia del cliente, la stessa risponde dei danni che ne derivano. In proposito l’onere della prova grava sul cliente, né si può ricorrere a una liquidazione in via equitativa, dato che il meccanismo dell’art. 1226 c.c. si applica limitatamente alle ipotesi di impossibilità o estrema difficoltà nella quantificazione della voce di danno. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Nei fatti, l’Arbitro ammette il risarcimento nella misura che era stata espressamente indicata dalla banca (non si sa, peraltro, se in termini di riconoscimento ovvero di proposta di composizione bonaria).


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