Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5058 - pubb. 07/06/2011

Ritardo della banca nella surroga è onere della prova del danno conseguente

ABF Roma, 12 Ottobre 2010, n. 1080. Est. Ruperto.


Surroga – Ex legge n. 40/2007 – Responsabilità per ritardo della banca surrogantesi e anche per violazione del dovere di buona fede e correttezza – Danno – Onere della prova a carico del cliente – Esclusione.



Nel caso in cui il ritardo nel perfezionamento della surroga sia dovuto a vicende rientranti nella sfera di controllo della banca surrogantesi, questa risponde dei danni così prodotti: tanto più se il suo comportamento risulti non improntato al rispetto del dovere di buona fede e correttezza. In proposito l’onere della prova grava sul cliente, né si può ricorrere al meccanismo della liquidazione equitativa dell’art. 1226 c.c., atteso che a questo può farsi ricorso solo quando sia impossibile o estremamente difficoltoso dimostrare l’entità del pregiudizio subito. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Il rallentamento della istruttoria della pratica era dovuta, secondo le indicazioni della banca, a problemi organizzativi della filiale e ai tempi di stesura della relazione notarile. Quanto alla violazione della buona fede, pare di capirsi che trattasi di lettere della banca idonee a fondare nel cliente l’affidamento sul buon esito della pratica. Da notare anche la prima parte della motivazione, in cui l’Arbitro prende in considerazione – per escludere l’applicabilità alla fattispecie concreta – del meccanismo risarcitorio di cui all’art. 2 comma 3 legge n. 102/2009.


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