ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 51 - pubb. 01/07/2007.

Obbligazioni Cirio e nullità dell'acquisto


Tribunale di Milano, 31 Gennaio 2005. Pres., est. Blasi.

Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni in data antecedente l’emissione – Nullità dell’acquisto per mancanza dell’oggetto – Sussistenza.


E’ nullo per mancanza e comunque per indeterminatezza dell’oggetto l’acquisto di un prodotto finanziario (nella specie obbligazioni Cirio) stipulato prima della emissione.

Segnalazione dello Studio Legale Motti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 17/3/04, XXX e XXX convenivano in giudizio la ZZZ per sentire dichiarare la nullità del contratto di compravendita, avvenuto inter partes, avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni Cirio, con richiesta di restituzione dell’importo per corrispettivo versato. Deducevano gli attori anche la ricorrenza di comportamento illecito ed avverso nel patto di negoziazione intercorso, chiedendone relativa declaratoria e condanna di controparte al risarcimento del danno.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda proposta, chiedendone la reiezione.

Assunta la prova dedotta dalla convenuta, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, la causa era sottoposta a decisione collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dagli attori, di nullità del contratto stipulato inter partes ex art. 1418 c.c., è fondata.

E’ risultato documentalmente provato in causa, e pure pacifico per non essere stata la circostanza contestata da controparte, che l’acquisto delle obbligazioni Cirio si è verificato in data 25/5/00, mentre la loro emissione è avvenuta solo in data 30/5/00, come tale successiva all’atto di stipulazione.

Tale risultanza comporta che, alla data della avvenuta compravendita, mancava, per la valida costituzione dell’atto traslativo ai sensi dell’art. 1325, comma 1° n. 3 c.c., uno dei suoi elementi essenziali, cioè l’oggetto relativo, quale requisito essenziale richiesto dall’art. 1346 c.c., per sua impossibilità materiale, che ne rendeva  pure inindividuabile la determinatezza.

Questa mancanza di requisito essenziale ha prodotto, di conseguenza, la nullità del contratto ex art. 1418, 2° comma , c.c., con diritto di restituzione, come richiesto dagli attori, dell’importo corrispettivo versato di € 51.153,00, sulla quale somma competono solo gli interessi legali dalla domanda e non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e in mancanza della prova specifica richiesta dall’art. 1224,2° comma, c.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del contratto, stipulato inter partes e di cui in narrativa, ex art. 1418 c.c.;

 condanna la convenuta alla restituzione della somma di € 51.153,00, in favore degli attori, con interessi legali dalla domanda, oltre alle spese processuali, liquidate in € 425,00 per esborsi, € 1.850,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari.