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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5243 - pubb. 13/06/2011.

Compravendita internazionale di merci, luogo di esecuzione e pluralità di consegne


Tribunale di Novara, 06 Giugno 2011. Est. Simona Gambacorta.

Processo civile - Citazione giudizio - Inosservanza dei termini a comparire - Tempestiva costituzione del convenuto - Omessa deduzione dell'impossibilità di svolgere compiutamente le difese - Omessa richiesta di rimessione in termini - Fissazione di nuova udienza - Esclusione.

Processo civile - Notificazione - Notificazione a soggetto residente in Svizzera - Esecuzione tramite autorità centrale competente - Accordo di Berna sull'assistenza giudiziaria 2 giugno 1988 - Applicazione.

Giurisdizione e competenza - Compravendita internazionale di merci - Inadempimento - Individuazione del luogo di esecuzione - Riferimento all'obbligazione tipica dedotte in contratto - Criterio giuridico e criterio economico - Luogo di consegna delle merci - Applicazione del criterio economico - Luogo di recapito finale della merce - Prevalenza del regolamento CEE sulla convenzione di Vienna.

Giurisdizione e competenza - Compravendita internazionale di merci - Inadempimento - Individuazione del luogo di esecuzione - Pluralità di luoghi di consegna posti in uno stesso Stato membro - Prevalenza del luogo di consegna principale - Pluralità di luoghi di consegna posti in diversi Stati membri - Criterio di prossimità con il giudice.


Nell'ipotesi prevista dall'articolo 164, comma 3, c.p.c. di inosservanza dei termini a comparire, non è necessario che il giudice fissi una nuova udienza nel rispetto dei termini qualora il convenuto si sia costituito tempestivamente senza dedurre l'impossibilità di svolgere compiutamente le proprie difese e senza formulare una sostanziale richiesta di rimessione in termini. Questa interpretazione della norma è più conforme al principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, con particolare riferimento al principio di ragionevole durata, nonché alle disposizioni di carattere generale del codice di rito, le quali, in materia di nullità, ne escludono il rilievo qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato (articolo 156, comma 3, c.p.c.) ed esprimono il principio per cui la nullità è volta a sanzionare le violazioni di quelle regole che siano poste a tutela di un concreto interesse della parte (articolo 157, comma 2, c.p.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi validamente eseguita la notificazione a soggetto residente in Svizzera di un atto giudiziario, la quale venga effettuata per il tramite dell'autorità centrale competente secondo le disposizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, siglato in Berna il 2 giugno 1988. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere condivisa la soluzione adottata dalla Suprema Corte (Sez. Un., ord. 5 ottobre 2010, n. 21191) allo scopo di stabilire se sussista o meno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, n. 1, lett. b) del regolamento CE 44/01, la giurisdizione italiana in ordine ad una controversia relativa ad un contratto di compravendita internazionale di merci concluso tra una società italiana ed una società estera, nel caso in cui sia dedotto e lamentato in giudizio l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle merci alienate, e,  in particolare, allo scopo di individuare il "luogo di esecuzione" per ciascuna delle obbligazioni scaturenti dal contratto di compravendita. La S.C. ha infatti affermato che, in detta ipotesi, non si deve aver riguardo al "luogo di esecuzione" determinato in conformità del diritto internazionale privato del giudice adito, bensì alla obbligazione tipica caratterizzante il rapporto, a prescindere da quella specificamente dedotta in giudizio, venendo conseguentemente in rilievo la giurisdizione del giudice del luogo di consegna delle merci, intendendosi per luogo di consegna quello determinato in base a criteri economici ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente. In tal modo, il luogo di consegna della merce diventa un criterio di collegamento autonomo, applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita e non solo a quelle fondate proprio sull'obbligo di consegna, così “centralizzando" la giurisdizione nel medesimo stato membro, anche al fine di garantire all'attore l'immediata identificazione del giudice da adire ed al convenuto una ragionevole previsione sul luogo in cui può essere citato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, su tali presupposti, affermato, ai fini della giurisdizione, la prevalenza del regolamento CE rispetto alla convenzione di Vienna, statuendo che l'articolo 31 della medesima non va interpretato quale regola di giurisdizione bensì come regula juris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori tra le parti sotto il profilo dell'eventuale dies inadempleti contractus. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al fine di stabilire il "luogo di esecuzione" per ciascuna delle obbligazioni scaturenti dal contratto di compravendita internazionale di merci concluso tra una società italiana ed una società estera, qualora vi siano diversi luoghi di consegna in uno stesso stato membro, l’attore che intende proporre una domanda relativa a tutte le consegne deve citare il convenuto davanti al giudice del luogo in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna principale, la quale deve essere individuata sulla base di criteri economici. Questo principio è applicabile in linea generale anche al caso di una pluralità di luoghi di consegna o di esecuzione di servizi posti in differenti Stati membri, con la precisazione che la prestazione principale in questo caso va individuata tenendo presente che la regola di giurisdizione di cui all'articolo 5, co. 1, Reg. 44/2001 risponde ad un obiettivo di prossimità e che è quindi fondata sulla stretta correlazione tra il contratto ed il giudice chiamato a conoscerne (Corte di giustizia CE, 3 maggio 2007, nella causa C – 386/05; 13 marzo 2010, nella causa C – 19/09). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


Massimario, art. 1 c.p.c.


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