Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5294 - pubb. 13/06/2011

Crediti dei professionisti che assistono il debitore nella domanda di concordato preventivo e prededucibilità

Tribunale Milano, 26 Maggio 2011. Est. Vitiello.


Concordato preventivo - Credito del professionista che assiste il debitore nella elaborazione del piano e della domanda di concordato - Prededucibilità - Esclusione.



Se prima dell'introduzione dell'articolo 182 quater, comma 4, legge fallimentare, si poteva legittimamente dubitare della natura prededucibile del credito del professionista che assiste il debitore nella elaborazione del piano e della domanda di concordato, oggi si deve ritenere che la citata novità normativa, limitando espressamente la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano e, soprattutto, condizionando tale possibilità all’esplicito riconoscimento della prededuzione nel provvedimento con il quale il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato, abbia finito con l'escludere la possibilità di riconoscere la prededuzione a crediti di professionisti diversi da quello previsto dall'articolo 161, comma 3, legge fallimentare, la cui prestazione sia stata posta in essere prima dell'apertura della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini


Massimario, art. 182quater l. fall.


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