Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 543 - pubb. 01/07/2007

Omologazione del concordato fallimentare e controllo del tribunale, voto della controllata nella controllante

Tribunale Mantova, 26 Aprile 2007. Pres., est. Bernardi.


Concordato fallimentare - Nuovo rito - Mancanza di opposizione - Omologazione - Procedimento semplificato - Oggetto del controllo.

Voto espresso da Curatore di fallimento di società controllata - Divieto di cui all’art. 127 VI co. l.f. - Inoperatività.



Sulla omologazione di concordato fallimentare disciplinato dal d. lgs. 5/06 ove non siano state proposte opposizioni né si sia avuto il dissenso di una classe deve pronunciarsi, con procedura semplificata, il Collegio in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 129, IV co. l.f. senza necessità che venga attivato il procedimento previsto dall’art. 26 l.f. e, in tale fase, l’ambito del controllo rimesso al Tribunale è circoscritto alla verifica del regolare svolgimento della procedura e dell’esito della votazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 127 VI co. l.f. ove la società controllata sia fallita la quale, pertanto, tramite il Curatore, può legittimamente votare nel fallimento della società controllante atteso che non sussiste il pericolo che la volontà del ceto creditorio venga condizionata da ragioni estranee alla mera valutazione in ordine alla convenienza della proposta e che il Curatore agisce non quale rappresentante della società fallita (titolare del credito) bensì quale organo di giustizia per conto e nell’interesse della massa dei creditori di quest’ultima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Tribunale di Mantova

Sezione Seconda civile

 

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.

dott. Laura De Simone Giudice

dott. Luigi Bettini Giudice

letti gli atti del procedimento di concordato fallimentare relativo alla società Belleli Holding Industriale s.p.a. proposto senza suddivisione dei creditori in classi e regolato, ex art. 150 l.f., dalle norme introdotte con il d. lgs. 5/06;

vista la richiesta di omologazione presentata dal ricorrente;

esaminata la relazione redatta dal Curatore ex art. 129 I co. l.f. depositata in data 19-4-2007 con la quale egli ha confermato la propria precedente valutazione favorevole all’omologazione dando atto che, nelle more del procedimento, le iniziali condizioni non sono mutate (salvi gli aggiornamenti conseguenti alle variazioni della liquidità);

osservato che, nel termine stabilito dal G.D. con decreto del 23-3-2007, non sono state proposte opposizioni e che, pertanto, sull’istanza di omologazione deve pronunciarsi, con procedura semplificata senza particolari formalità, il Collegio in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 129 IV co. l.f. rilevandosi in proposito che il procedimento camerale ex art. 26 l.f. va instaurato (oltreché nell’ipotesi di opposizione) ove la proposta concordataria preveda la suddivisione dei creditori in classi e vi sia stato il dissenso di una o più di esse posto che, in tal caso, il Tribunale è chiamato ad effettuare un diverso più complesso e penetrante giudizio dovendo decidere se omologare il concordato (qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 129 VII co. l.f.) o rigettare la relativa richiesta;

ritenuto pertanto che, nella presente fase, l’ambito del controllo rimesso al Tribunale è circoscritto alla verifica del regolare svolgimento della procedura e dell’esito della votazione;

rilevato, in ordine al primo profilo, che la proposta concordataria è stata ritualmente formulata da soggetto legittimato risultando rispettate le prescrizioni di cui all’art. 124 I e IV co. l.f., che il Curatore ha adempiuto ai propri obblighi anche informativi e che tutti i creditori sono stati avvisati;

considerato altresì che deve ritenersi ammissibile la coesistenza delle due clausole di limitazione della responsabilità dell’assuntore ai soli crediti insinuati al passivo e di liberazione del soggetto fallito al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo in quanto la clausola liberatoria, per quanto concerne il soggetto fallito, deve intendersi efficace nei soli confronti dei creditori concorsuali/concorrenti e non nei confronti dei creditori concorsuali non concorrenti (in tal senso vedasi App. Catania, 16-3-2000 in Giur. Comm., 2002,II,225; Trib. Firenze 11-3-1998; Trib. Genova 27-4-1985 in Giur. Comm,86,II,484);

rilevato, quanto ai risultati della votazione, che è pervenuta in Cancelleria solo una dichiarazione di dissenso corrispondente ad un ammontare di € 9.611,89 su un totale di crediti ammessi al passivo per complessivi € 206.694.016,98;

osservato che il fallimento Belleli s.p.a., società controllata al 94,6% da Belleli Holding s.p.a., è creditore insinuato nel passivo di quest’ultima per la somma di euro 140.705.376,12 e che il primo, ottenuta la prescritta autorizzazione ex art. 35 l.f., ha espresso voto favorevole alla proposta concordataria;

rilevato che, ai sensi dell’art. 127 VI co. l.f., sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i crediti delle società controllate sicché, benché nessuna contestazione sia stata al riguardo sollevata, occorre esaminare anche d’ufficio la legittimità dell’espressione di tale voto;

ritenuto che la ratio della predetta disposizione va rinvenuta nella esigenza di evitare che la volontà del ceto creditorio venga condizionata da ragioni estranee alla mera valutazione della convenienza della proposta e che tale pericolo non sussiste allorquando il voto venga espresso dal Curatore di un fallimento (sia pure di società controllata o collegata) atteso che egli è un pubblico ufficiale ed esercita il voto dopo essere stato a ciò autorizzato dai competenti organi fallimentari istituzionalmente preposti proprio a vagliare la convenienza degli atti rispetto alla collettività dei creditori ed inoltre che il Curatore, in tale frangente, agisce non quale rappresentante della società fallita (titolare del credito) bensì quale organo di giustizia per conto e nell’interesse della massa dei creditori di quest’ultima;

ritenuto pertanto che, nella fattispecie in esame, il divieto sancito dall’art. 127 VI co. l.f. non può operare e che l’esito della votazione è stato favorevole all’accoglimento della proposta;

considerato in ogni caso che, anche ritenendo che Belleli s.p.a. non sia legittimata al voto, l’esito non potrebbe essere diverso atteso che sarebbe stata comunque raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge;

P.T.M.

omologa il concordato di Belleli Holding Industriale s.p.a. secondo la proposta formulata da S.I.GE.F. s.p.a. quale terzo ed assuntore;

stabilisce le seguenti modalità di esecuzione:

1) ordina che i pagamenti, da effettuarsi nei termini ed alle condizioni indicate nella proposta, siano effettuati, con la liquidità esistente e con quella che verrà all’uopo messa a disposizione da S.I.GE.F. s.p.a., tramite il Curatore che provvederà al controllo sulla completa esecuzione del concordato;

2) rimette al Giudice Delegato ogni ulteriore provvedimento per l’esecuzione del concordato;

3) dispone la trasmissione del presente decreto all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Così deciso in Mantova, li 26-4-2007.

Il Presidente

dott. Mauro Bernardi