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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 554 - pubb. 01/07/2007.

4 you, diritto di recesso e valutazione del rischio


Tribunale di Rimini, 21 Aprile 2007. Pres., est. Federico.

Intermediazione finanziaria – Disciplina contrattuale del diritto di recesso – Mancanza di chiarezza – Valutazione del rischio – Incidenza – Violazione dei doveri di informazione – Sussistenza.

Prodotto complesso – Applicazione di un tasso superiore a quello di mercato – Violazione della best execution rule – Sussistenza.

Conflitto di interessi – Specificità dell’informazione – Necessità.

Obbligazione da contatto sociale – Tutela dell’investitore – Obbligo di diligenza – Violazione – Inadempimento – Sussistenza.


La mancanza di chiarezza della disciplina contrattuale del diritto di recesso da un contratto relativo ad un prodotto finanziario di lunga durata incide sulla possibilità per l’investitore di valutare il rischio dell’operazione e si risolve in una violazione da parte dell’intermediario dell’art. 21 del TUF e dell’art. 28 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Costituisce violazione della regola di cui all’art. 32 reg. Consob (cd. best execution) l’applicazione, nell’ambito di un prodotto complesso, di un tasso passivo di finanziamento superiore a quello di mercato per l’acquisto di analoghi prodotti finanziari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’informazione da parte dell’intermediario dell’esistenza del conflitto di interessi deve espressamente illustrare la natura e le caratteristiche del conflitto e la situazione concreta nella quale lo stesso si esplica. In difetto non può ritenersi sussistente il consenso informato dell’investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Tra intermediario e cliente si instaura per “contatto sociale” un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’intermediario assume anche una specifica obbligazione di informazione e vigilanza nell’interesse del cliente a salvaguardia dell’affidamento legittimamente ingenerato nel risparmiatore dal carattere “protetto” dell’attività di intermediazione mobiliare: la fonte dell’obbligazione è quindi il rapporto giuridico che si attua antecedentemente alla conclusione del contratto ed il contenuto di essa è dettagliatamente tipizzato dal complesso delle norme a tutela degli investitori e dev’essere valutato ai sensi dell’art. 1176, II comma cod. civ. sulla base delle regole della specifica attività professionale. L’inosservanza di detta obbligazione costituisce pertanto inadempimento imputabile all’intermediario e dà luogo a responsabilità contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Cedrini

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale

Conflitto di interessi

Fattispecie negoziali particolari, My way e 4you

Fattispecie negoziali particolari, prodotti complessi



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