Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5552 - pubb. 17/06/2011

Rapporti cointestati e successione degli eredi nella posizione del defunto

ABF Milano, 02 Febbraio 2010, n. 16. Est. Lucchini Guastalla.


Conto corrente - Cointestazione con firma disgiunta - Modalità di attuazione del rapporto obbligatorio - Solidarietà - Morte di un cointestatario - Disciplina di legge - Successione degli eredi nella posizione contrattuale del defunto - Potere di disposizione del saldo del cointestario superstite.



In difetto di apposite clausole contrattuali, i rapporti tra i cointestatari e la banca sono regolati dall’art. 1854 c.c. e la morte di un cointestario non comporta lo scioglimento del contratto, ma la successione degli eredi nella posizione contrattuale del defunto; pertanto, il cointestatario superstite mantiene il potere di disporre separatamente del saldo e uguale potere spetta agli eredi, che devono esercitarlo congiuntamente. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


La banca non è riuscita a produrre il documento recante il contenuto del contratto, ma solo le condizioni generali del conto corrente. Riguardo a quella secondo cui «nel caso di morte … di uno dei cointestari … la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione», il giudicante ha tenuto a notare di non «voler entrare nel merito … della legittimità di una siffatta clausola».


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