Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5553 - pubb. 17/06/2011

Recesso del cliente del contratto e dovere di comunicazione di quanto da lui dovuto

ABF Roma, 08 Febbraio 2010, n. 21. Est. De Carolis.


Recesso del cliente - Subordinazione convenzionale dell’efficacia del recesso all’estinzione del debito - Dichiarazione di recesso - Obbligo di collaborazione dell’intermediario - Immediata comunicazione al cliente dell’importo del debito.



Qualora il contratto subordini l’efficacia del recesso del cliente al pagamento di quanto da lui dovuto all’intermediario, questi, ricevuta la dichiarazione di recesso, deve, ex fide bona, comunicare immediatamente al cliente l’importo del proprio credito. In difetto, risponde dei danni causati al cliente. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Il contratto era un contratto di carta di credito revolving e il cliente un consumatore. Restituiva la carta dichiarando di voler por termine al rapporto. L’intermediario prometteva d’informarlo dell’ammontare del debito «telefonicamente». Ma vi provvedeva, a seguito di sollecito del cliente, circa sette mesi dopo. E’ stato condannato al pagamento di un importo pari agli interessi e altri oneri addebitati a partire dal ricevimento della dichiarazione di recesso, oltre rivalutazione e interessi (questi, dal giorno del ricorso: «mancando la prova di un precedente atto di costituzione in mora»).


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