ABF


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5565 - pubb. 17/06/2011

Controversie in tema di contratto di deposito titoli e competenza dell’ABF; deposito e amministrazione titoli, disciplina

ABF Roma, 17 Febbraio 2010, n. 59. Est. Giuliana Scognamiglio.


Deposito di titoli in amministrazione - Competenza dell’ABF - Sussistenza.

Deposito di titoli in amministrazione - Funzione - Di custodia e di gestione - Obblighi d’informazione.



Ai sensi del paragrafo 4 della sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate da Banca d’Italia, le controversie concernenti il contratto di deposito di titoli in amministrazione rientrano nella competenza dell’ABF, come confermano le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, che includono espressamente nel proprio ambito il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (sez. II, par. 1). (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

Il deposito di titoli in amministrazione adempie a due funzioni, dando luogo ad un concorso di negozi, di deposito e di mandato, con la conseguenza che l’operazione viene ad essere assoggetta sia alla normativa del deposito, sia a quella del mandato. Pertanto, la banca deve comunicare al cliente tutte le circostanze suscettibili di influenzare l’esercizio del suo potere di istruzione e di indirizzo nei riguardi del gestore e così tutte le vicende relative all’emittente, che possono influenzare la decisione del cliente di dismettere o meno i titoli. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Nella specie, i titoli sono obbligazioni, il depositante risiede in Italia, l’emittente è straniero. Questo tenta un’operazione di «ristrutturazione del debito ... accompagnata da un’offerta di ... conversione», rivolta ai soli obbligazionisti residenti nello stato dell’emittente. La banca non ne informa il cliente. Che lamenta che, se fosse stato tempestivamente informato, avrebbe venduto subito i titoli ai residenti nello stato dell’emittente, traendo guadagno rispetto al loro rendimento. La banca è condannata al risarcimento integrale del mancato guadagno asserito dal cliente.


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