ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5566 - pubb. 20/06/2011.

Omologazione del concordato e poteri di controllo del tribunale mediante il subprocedimento di cui all'articolo 173 L.F.; liquidatore a titolo gratuito indicato dal debitore


Tribunale di Novara, 06 Giugno 2011. Pres., est. Quatraro.

Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Controllo del tribunale sulla fattibilità del piano - Subprocedimento previsto dall'articolo 173, legge fallimentare - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Mancanza di opposizioni - Poteri di controllo del tribunale - Riesame dei provvedimenti del giudice delegato in ordine all'ammissione dei crediti contestati - Controllo delle operazioni di voto - Accertamento della formazione delle maggioranze - Ammissibilità - Verifica della correttezza dei criteri di formazione delle classi - Esclusione.

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni ai creditori - Indicazione del liquidatore concordatario effettuata dal debitore - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.


Poiché è pacifico che il procedimento previsto dall'articolo 173, legge fallimentare può essere instaurato nel corso di tutta la procedura di concordato, ivi compreso il giudizio di omologa, e che è altresì evidente il fatto che detto procedimento ha anche ad oggetto il caso in cui "in qualunque momento risulta che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", è allora possibile affermare che il tribunale può esercitare un controllo d'ufficio sull'attuabilità del piano anche in sede di omologa nell'ambito e per le motivazioni previste dal citato articolo 173. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di omologa "semplificato", ove ciò è non siano state proposte opposizioni, la verifica del tribunale non può limitarsi ad una mera operazione contabile, ma deve estendersi al riesame dei provvedimenti adottati dal giudice delegato in merito all'ammissione dei crediti contestati, al controllo dell'operazioni di voto ed all'accertamento della formazione delle maggioranze. È invece escluso che il tribunale, in detta sede, abbia il potere di verificare la correttezza dei criteri di formazione delle classi, in primo luogo perché tale potere è già stato esercitato in sede di ammissione alla domanda di concordato e, in secondo luogo, in quanto, ragionando diversamente, si incorrerebbe nel rischio di consentire a detto organo un sindacato di merito che il legislatore ha evidentemente voluto escludere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fatto che il legislatore abbia lasciato sostanzialmente immutato il primo comma dell'articolo 182, legge fallimentare induce a ritenere che la proposta di concordato preventivo possa anche stabilire che il tribunale non faccia luogo alla nomina dei liquidatori, soprattutto nel caso in cui sia prevista la traslazione immediata ai creditori del diritto di proprietà di tutti i beni ceduti, ovvero la cessione dei beni a uno o più assuntori, ovvero ancora nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la liquidazione di tutti i beni prima della presentazione della proposta concordataria. Si deve quindi ritenere possibile che il debitore stesso nell'ambito del piano indichi la persona che assumerà l'incarico di liquidatore e che il debitore possa altresì stabilire esplicite previsioni circa le modalità di liquidazione dei beni. In tal caso, fermo restando che il tribunale non è vincolato dall'indicazione del liquidatore effettuata dal debitore, tale indicazione potrà essere rispettata qualora il soggetto indicato abbia ben cooperato con gli organi della procedura, non siano state individuate ragioni ostative alla sua nomina e, soprattutto, nel caso in cui lo svolgimento di detta funzione abbia luogo senza corrispettivo e quindi con indubbio vantaggio economico per i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 173 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.


Il testo integrale