ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5574p - pubb. 01/07/2007.

.


Tribunale di Sulmona, 12 Maggio 2011. .

Fallimento – Revoca – Spese della procedura – Compenso del curatore – Parte obbligata alla rifusione – Erario.


In caso di revoca di un fallimento la cui dichiarazione non sia conseguenza di un comportamento del debitore che abbia indotto il giudice in errore circa la sussistenza dei presupposti dello stesso, né di un comportamento colposo del creditore, le spese della procedura ed il compenso del curatore sono a carico dell’Erario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)