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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 559 - pubb. 01/07/2007.

Diritto di recesso e obbligo di inserimento della clausola


Tribunale di Bologna, 17 Aprile 2007. Est. Chiara Graziosi.

Processo societario – Redazione della motivazione della sentenza in casi di particolare complessità – Omessa lettura in udienza dell’ordinanza – Lesione al diritto di difesa – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Ius poenitendi – “Contratti di collocamento” – Nozione – Offerta ad un pubblico indefinito di soggetti – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Ius poenitendi – Contratto concluso mediante proposta e accettazione – Destinatario dell’obbligo di inserimento della relativa clausola – Predisponente – Sussistenza.


Non comporta alcuna lesione del diritto di difesa l’omessa lettura in udienza dell’ordinanza con cui il collegio, ai sensi dell’art. 16, 5° co. d. lgs. n. 5/2003, in casi di particolare complessità, scelga per la redazione in modo ordinario della motivazione della sentenza che verrà quindi depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’art. 30, commi 6 e 7 del TUF, con l’espressione “contratti di collocamento” si riferisce alla compravendita di strumenti finanziari effettuata da specifici individui e non all’offerta ad un pubblico indefinito di soggetti quale è quella del collocamento propriamente detto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Grava sul soggetto che predispone il modulo contrattuale l’obbligo di inserire la clausola con l’indicazione della facoltà di recesso e ciò a prescindere dalla posizione di proponente o di accettante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Matteo Acciari e Giampiero Falzone


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