Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5699 - pubb. 23/06/2011

Ius variandi e andamento del mercato

ABF Milano, 04 Marzo 2010, n. 98. Est. Lucchini Guastalla.


Jus variandi ex art. 118 TUB - Giustificato motivo - «Andamento del mercato» - Idoneità.



Quella dell’«andamento del mercato» come giustificato motivo dell’esercizio dello jus variandi è indicazione molto sintetica, ma non tale da non consentire la valutazione della congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Gaia Patriarca) (riproduzione riservata)


Secondo il resoconto della decisione, nella specie la banca aveva portato la prima modifica cinque mesi dopo la conclusione del contratto; poi, «nell’arco dei successivi sei mesi ne sono seguite altre tre». Ciò induce l’Arbitro ad annotare che «quattro “proposte di modifica delle condizioni contrattuali” nell’arco di pochi mesi rappresentano un eccesso rispetto a un regolare fisiologico svolgimento del rapporto contrattuale» e che, nel complesso, la «condotta» della banca risultava «certamente non sufficientemente chiara e trasparente».


Il testo integrale


 


Testo Integrale