Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5706 - pubb. 23/06/2011

Ius variandi e introduzione di nuove clausole

ABF Napoli, 28 Aprile 2010, n. 300. Est. Guizzi.


Jus variandi ex art. 118 TUB – Clausola nuova – Esclusione.



Il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto dall’art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni - sia di carattere economico che di natura normativa - già esistenti, senza potersi spingere al punto di introdurre clausole nuove. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Carlo De Sanctis) (riproduzione riservata)


Rileva l’Arbitro che la lettera con cui la banca dichiarava di ricorrere allo strumento dell’art. 118 affermava che una commissione di disponibilità fondo sarebbe andata a sostituire la «commissione di mancato utilizzo, ove … prevista dal contratto»; e che il contratto corrente in concreto tra le parti non prevedeva, all’origine, nessuna commissione di mancato utilizzo.


Il testo integrale


 


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