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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5712 - pubb. 23/06/2011

Giustificato motivo ex articolo 118 TUB e indicazione di effetti prodotti dalla attuale crisi economica; introduzione di nuove clausole

ABF Milano, 10 Novembre 2010, n. 1298. Est. Lucchini Guastalla.


Jus variandi ex art. 118 TUB - Clausola nuova - Esclusione.
Jus variandi ex art. 118 TUB - Giustificato motivo - «Effetti prodotti dall’attuale crisi economica» - Inidoneità.



Le «modifiche» contrattuali ammesse e disciplinate dall’art. 118 TUB riguardano solamente le fattispecie di variazioni previste dal contratto. E’ dunque da escludere la possibilità di introdurre in tale modo delle clausole nuove. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Gaia Patriarca) (riproduzione riservata)

Quella degli «effetti prodotti dall’attuale crisi economica» è indicazione estremamente sintetica e generica, che non consente di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base». La stessa pertanto non integra il «giustificato motivo» richiesto dall’art. 118. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Gaia Patriarca) (riproduzione riservata)


La prima massima riguarda l’inserimento nel contratto di una clausola dispositiva di una «commissione di disponibilità fondi» (per somme rilevanti: 4.000,00 € al trimestre, parrebbe). La seconda, invece, riguarda il mutamento di una clausola di tasso extrafido: dapprima calcolato sul solo importo dell’eccedenza e di poi fatto transitare sull’«intero importo del saldo debitore».


Il testo integrale


 


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