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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5740 - pubb. 27/06/2011.

Obbligazioni Parmalat, obbligo di prospetto e onere della prova


Appello di Napoli, 04 Novembre 2010. Pres., est. Frallicciardi.

Intermediazione finanziaria – Obbligazione destinate ad investitori istituzionali – Cessione a normali investitori – Obbligo di prospetto – Insussistenza.

Doveri di diligenza dell’intermediario – Sollecitazione all’acquisto di obbligazioni Parmalat – Insussistenza.

Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Onere della prova – Nesso di causalità – Prova delle conseguenze con riferimento ad altri impieghi – Necessità.


Poiché le obbligazioni destinate ad investitori istituzionali sono esenti dall’obbligo del prospetto, detto obbligo non sussiste neppure nel caso in cui le obbligazioni in questione vengono cedute a normali investitori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non viola il dovere di diligenza l’intermediario che solleciti l’acquisto di obbligazioni Parmalat, prive di rating e non quotate sui mercati regolamentati ed emesse da società estera, in quanto il default del gruppo Parmalat si è rivelato inatteso e verosimilmente imprevedibile anche per una banca di provincia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’investitore il quale deduca la violazione di un obbligo di informazione da parte dell’intermediario deve provare il nesso di causalità tra la violazione ed il danno patito dimostrando, anche a mezzo di presunzioni, che ove fosse stato esaurientemente informato egli avrebbe desistito da quello specifico investimento. L’investitore deve altresì provare le conseguenze che il difetto di informazione abbia determinato con riferimento ad altri impieghi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Ilaria Malagrida


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