Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5755 - pubb. 28/06/2011

Recesso dal contratto di apertura di credito senza preavviso con motivazione incongrua

ABF Roma, 23 Aprile 2010, n. 284. Est. Olivieri.


Apertura di credito a tempo indeterminato – Recesso della banca – Esercizio secondo buona fede – Mancanza di termine di preavviso – Incongruenza della motivazione addotta nel recedere – Diritto del cliente a vedersi risarcire il danno sofferto.



E’ contrario al canone di buona fede ed espone a risarcimento dei danni il comportamento della banca che recede da un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato senza preavviso e adducendo, nell’atto di esercizio, una motivazione incongrua. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Francesca Conte) (riproduzione riservata)


A quanto pare, nell’esercitare il recesso la banca si era limitata a richiamare la norma dell’art. 6 del contratto di conto corrente.


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