Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5760 - pubb. 28/06/2011

Surrogazione di cui alla legge numero 40/2007 ed effetto estintivo del rapporto

ABF Roma, 22 Luglio 2010, n. 772. Est. Casa.


Surroga nel finanziamento – Legge n. 40/2007 – Fenomeno estintivo o successorio – Estintivo.



La surrogazione di cui alla normativa della legge n. 40/2007 delinea un fenomeno non successorio, bensì estintivo. Pertanto, il nuovo contratto di finanziamento regola in via esclusiva il rapporto con il debitore, con il permanere solo delle garanzie già costituite a favore del primo finanziamento. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


La decisione – che si contrappone in termini netti al precedente n. 37 (Collegio di Milano, est. Bertazzoli), per l’appunto impostato in termini di successione nel rapporto obbligatorio – argomenta, tra l’altro, dalla norma dell’art. 1202 c.c. (norma che, «disciplinando la surrogazione per volontà del debitore e collocandosi tra le norme sull’”adempimento delle obbligazioni”, contempla espressamente la fattispecie del mutuo contratto dal debitore “al fine di pagare il debito”, sicché, per effetto del pagamento con surrogazione, deve ritenersi che l’originario rapporto sia estinto»).


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