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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5847 - pubb. 01/07/2011.

Cessione di aziende e obbligo della banca cedente di avvisare i titolari dei rapporti ceduti


ABF di Roma, 06 Dicembre 2010, n. 1423. Est. Ferro Luzzi.

Cessione di rapporti giuridici ex art. 58 T.U.B. - Obbligo del cedente di tempestiva comunicazione della cessione ai clienti - Sussistenza.


A seguito della cessione a banche di aziende, rami d’azienda, di rapporti giuridici individuabili in blocco, la banca cedente, ex fide bona, è tenuta a dare ai titolari dei rapporti ceduti tempestiva comunicazione della cessione nonché dei suoi riflessi sui rapporti ceduti. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

Il cliente aveva continuato ad utilizzare i moduli di assegno consegnatigli prima della cessione e che riportavano dunque codici identificativi della banca e della filiale non più veritieri: così che, presentati tre assegni tramite la procedura check truncation, non venivano pagati. La decisione non ritiene provato un danno risarcibile in capo al cliente: neppure all’immagine, dato che almeno due degli assegni erano stati poi pagati nel giro di pochi giorni, quando ripresentati in stanza di compensazione.


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