Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5849 - pubb. 01/07/2011

Contratto di assicurazione accessorio al servizio di finanziamento e clausole abusive e vessatorie

ABF Napoli, 09 Dicembre 2010, n. 1452. Est. Varriale.


Assicurazione accessoria al finanziamento - Clausola che attribuisce al cliente facoltà di recesso in caso di estinzione anticipata del finanziamento - Contestuale previsione di un termine di decadenza per il recesso - Vessatorietà della clausola ex art. 1341, co. 2, c.c. ed ex art. 33 codice del consumo - Termine di decadenza pari a trenta giorni - Nullità della clausola ex art. 2965 c.c.



La clausola del contratto di assicurazione per il rischio d’insolvenza rispetto ad un finanziamento, derivante da morte, malattia, infortunio o perdita del lavoro, che preveda che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’assicurato possa richiedere la cessazione dell’assicurazione entro e non oltre trenta giorni dall’estinzione del finanziamento, è vessatoria ex art. 1341, co. 2, c.c. e, se il cliente è un consumatore, è altresì abusiva ex art. 33 codice del consumo. Se il termine di decadenza previsto è pari a trenta giorni, inoltre, la clausola è comunque nulla ex art. 2965 c.c., data la complessità dell’operazione in cui s’inserisce il contratto di assicurazione, in prospettiva di evidente accessorietà rispetto al finanziamento. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Nell’enucleare la soluzione riportata nel secondo periodo della massima, la decisione non dà rilievo - non espressamente almeno - alla natura di consumatore che, nella specie, aveva il cliente.


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