Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5850 - pubb. 01/07/2011

Diritto del cliente ad ottenere un'offerta sulla estinzione anticipata del rapporto; errore di calcolo e rettifica del contratto

ABF Milano, 15 Dicembre 2010, n. 1490. Pres., est. Gambaro.


Finanziamento - Estinzione anticipata - Natura nel caso concreto - Contrattuale.

Errore di calcolo - Rettifica del contratto - Riconoscibilità dell’errore - Necessità - Natura del cliente - Rilevanza.

Spese legali - Reciproca soccombenza - Rifusione delle spese - Esclusione.



Data una clausola a tenor della quale «il cliente può estinguere anticipatamente il proprio debito. Ricevuta la relativa richiesta, [l’intermediario] comunica al cliente l’ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di un compenso pari all’1% del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro quest’ultima data il cliente pagherà ... le somme dovute, determinando così l’estinzione anticipata», il cliente è munito di un diritto potestativo volto ad obbligare la controparte a comunicargli una offerta relativa alla estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, che può essere accettata solo per facta concludentia, versando la somma richiesta, e così determinando la estinzione del rapporto ex art. 1321 c.c.. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

L’errore di calcolo che, ex art. 1430 c.c., dà diritto alla rettifica del contratto, al pari dell’errore che dà diritto all’annullamento, deve essere riconoscibile dall’altro contraente; e nel valutare ciò, occorre tener conto della natura di consumatore o meno di tale parte, giusta il riferimento dell’art. 1431 c.c. alla «qualità dei contraenti». (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

Il ricorrente non ha diritto alla rifusione delle spese per l’assistenza ricevuta da un avvocato, quando vi sia stata reciproca soccombenza. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Intimato dall’intermediario di pagare gli importi di due rate (e accessori) non conteggiate nel capitale residuo dovuto al momento della richiesta di estinzione, il cliente chiedeva all’ABF di ordinare al cliente di risarcirgli i danni subiti. Domanda respinta per mancanza di prova dei danni (salvo che per le spese di difesa).

L’intermediario, dal canto suo, aveva svolto una «inammissibile domanda riconvenzionale», in ordine alla quale la decisione osserva che, pur «riqualificata ... come eccezione di compensazione risulta difficile attribuire ad essa la possibilità di veicolare una domanda implicita di annullamento». Non è chiaro se ciò valga, per la decisione, anche per una domanda di rettifica, cui si riferiscono le soluzioni riportate nelle prime due massime. Ad ogni modo, in applicazione di queste, la decisione afferma come l’errore, siccome «non ... riconoscibile dal cliente, non possa incidere sulla validità ed efficacia del negozio estintivo del rapporto»; aggiungendo, peraltro: «né possono prendersi in considerazione o perché non formulate o perché inammissibili domande volte ad ottenere la ripetizione dell’indebito».


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