ABF


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5851 - pubb. 01/07/2011

Attività di Bancoposta e competenza dell’ABF in materia di risparmio postale

ABF Napoli, 21 Dicembre 2010, n. 1535. Est. Manzione.


Deposito postale - Competenza dell’ABF - Sussistenza.

Libretti di deposito dormienti - Nominativi - Comunicazione ex art. 3 D.P.R. n. 116/2007 - Omessa - Estinzione del rapporto di deposito - Esclusione.



Poiché l’attività di Bancoposta comprende, ex art. 2 D.P.R. n. 144/2001, «la raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall’art. 11, comma 1, del testo unico bancario», la materia del risparmio postale rientra nella competenza dell’ABF, la delibera CICR n. 275/2008 avendo espressamente compreso tra i soggetti destinatari della disciplina «Poste italiane s.p.A., in relazione alle attività di Bancoposta». (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)

In caso di libretto di deposito nominativo, «dormiente» da oltre dieci anni, qualora l’intermediario non abbia provveduto ad invitare il titolare a impartire disposizioni entro centottanta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento recapitata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 116/2007 il rapporto di deposito non si estingue. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Per comunicare l’invito al cliente, l’intermediario aveva utilizzato le «forme di pubblicità previste dall’art. 9, comma 3, del D.M. Economia e Finanze del 6 ottobre 2004», in quanto il cliente non gli aveva comunicato la propria residenza; ma - nota la decisione - il libretto, in quanto nominativo, riportava «le generalità» del cliente e questo, inoltre, risultava «nat[o] nello stesso piccolo comune nel quale era ubicato l’ufficio emittente», che, dunque, «con un minimo di diligenza ... avrebbe potuto molto agevolmente ... acquisire tutti gli elementi necessari ad ottemperare alle precise disposizioni dettate dalla normativa sui conti dormienti».


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