Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 589 - pubb. 27/07/2007

Conversione di fallimento in amm. straordinaria, questioni di competenza

Tribunale Roma, 07 Giugno 2007. Est. Di Marzio.


Fallimento – Conversione della procedura in amministrazione straordinaria – Competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento – Sussistenza.

Conversione di fallimento in amministrazione straordinaria – Gruppo di imprese – Gestione unitaria della crisi – Necessità.

Conversione di fallimento in amministrazione straordinaria – Ripartizione di competenza in ordine alla gestione delle procedura prima e dopo la conversione – Criteri.

Amministrazione straordinaria – Nomina degli organi amministrativi – Competenza in caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria.



Competente a disporre la conversione della procedura fallimentare in amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/2003, convertito con modifiche dalla l. n. 39/04, è il tribunale che ha dichiarato il fallimento della società già dichiarata fallita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sussiste l’opportunità della gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo in considerazione dei collegamenti di natura economica, strategica e produttiva esistenti tra le singole imprese del gruppo e la società già dichiarata fallita che di esso fa parte atteso che tale modalità può favorire una dismissione delle attività nella loro organica composizione operativa e più proficuamente tutela l’interesse di ordine pubblico economico costituito dalla salvaguardia dei livelli occupazionali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Attesa la rilevanza dei due principi della unitarietà della gestione della amministrazione straordinaria e dell’investimento del tribunale fallimentare per tutto quanto concerne la definizione della procedura di fallimento, una ponderazione degli stessi impone che il tribunale che ha dichiarato il fallimento sia competente per tutto quanto concerne la definizione della procedura (rendicontazione del curatore, liquidazione del compenso e delle spese di procedura ecc.), mentre le attività successive alla conversione e pertinenti alla gestione della amministrazione straordinaria a cui afferisce l’impresa originariamente dichiarata fallita devono ritenersi spettanti al tribunale impegnato nella procedura madre. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Spetta al ministero competente la nomina degli organi amministrativi (commissario e comitato di sorveglianza) della società il cui fallimento viene convertito in amministrazione straordinaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

 

Il Tribunale, composto da:

Dott. Giovanni Deodato    Presidente;

Dott. Antonino La Malfa    Giudice;

Dott. Fabrizio Di Marzio    Giudice rel.;

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente decreto.

Lette

l’istanza depositata dall’Avv. I. A., in qualità di commissario straordinario della C. s.p.a., volta alla conversione del fallimento della It. s.p.a. in amministrazione straordinaria;

le relazioni motivate rese ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 270/099 (d’ora in avanti, d.lgs. “Prodi-bis”) dal curatore fallimentare e dal commissario straordinario;

la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, D.G.S.P.C. in data 13.10.2006 a firma del direttore generale dott.ssa P. Verdinelli De Cesare;

le relazioni del prof. avv. A. N., commissario straordinario di C. s.p.a. nominato in sostituzione dell’avv. I. A., del 18.12.2006, del 12.02.2007 e del 27.03.2007, in cui veniva reiterata la richiesta di conversione e venivano fornite le notizie richieste da questo tribunale al fine della decisione.

Visto

il programma di cessione concernente le società in amministrazione straordinaria del Gruppo C., approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.02.2007 e depositato in cancelleria, in estratto, solo in data 27.03.2007.

Osserva

I) Sulla questione pregiudiziale concernente l’individuazione del tribunale competente a decidere sulla conversione del fallimento in amministrazione straordinaria.

Sul punto, va ribadito quanto affermato nell’ordinanza resa da questo Tribunale in data 4.7.06.

I dati normativi rilevanti sono i seguenti.

L’art. 3, comma 3 del d.l. n. 347/2003 conv., con modifiche, dalla la l. n. 39/04 (c.d. “Legge Marzano”; d’ora in avanti, legge del 2004) dispone che il tribunale che ha dichiarato l’insolvenza dell’impresa che per prima è stata assoggettata a procedura (c.d. procedura madre: cfr. art. 80, comma 1, lett. a) d.lgs. “Prodi-bis”) è pure competente alla verifica dell’insolvenza e degli altri presupposti per l’attrazione alla procedura delle altre imprese del gruppo, nulla disponendo invece per l’ipotesi che taluna di esse sia stata, nel frattempo, dichiarata fallita.

Diversamente, l’art. 82, comma 1, d.lgs. “Prodi-bis”, stabilisce che l’accertamento dei presupposti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per l’impresa del gruppo spetti al tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale.

Inoltre, il successivo art. 84, comma 1, d.lgs. “Prodi-bis”, prevede che, nel caso in cui tale impresa sia stata dichiarata fallita, detta competenza spetti al tribunale che ha dichiarato il fallimento.

Pertanto, mentre la legge del 2004 riserva la competenza sull’impresa del gruppo al tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza dell’impresa a cui è riferita la procedura madre, invece il d.lgs. “Prodi-bis” la riserva al tribunale del luogo in cui l’impresa del gruppo ha la sede principale disponendo inoltre, per il caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, la competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento.

Il possibile raccordo tra queste due contrastanti disposizioni può essere rinvenuto nell’art. 8 della legge del 2004, nel quale si legge che, per tutto quanto non previsto in tale provvedimento legislativo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. “Prodi-bis”.

Dalla considerazione olistica delle disposizioni contenute nella legge del 2004 emerge un principio di unitarietà della procedura concorsuale (in punto di gestione amministrativa e di controllo giurisdizionale); espresso chiaramente nell’art. 3, comma 3, in forza del quale la dichiarazione di insolvenza dell’impresa del gruppo - e dunque tutte le attività successive rimesse alla competenza del tribunale - spetta(no) al tribunale che ha dichiarato l’insolvenza dell’impresa per prima ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a prescindere dal collegamento di competenza territoriale tra quel tribunale e l’impresa del gruppo (sotto altro profilo, schiettamente amministrativo, il principio di unitarietà è inoltre sotteso alla disciplina del successivo art. 5, commi 1 e 2, sulle operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo da proporsi da parte del commissario straordinario e da autorizzarsi dal ministero).

Da eguale esame del d.lgs. “Prodi-bis” emerge che detto principio, pur rinvenibile nelle disposizioni degli artt. 81 e 85, comma 1 (fissando il primo le regole sulla amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo e prevedendo, il secondo, che alla procedura di amministrazione straordinaria sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre), subisce un forte ridimensionamento nell’art. 82, nella misura in cui tale articolo, pur affermando che il ricorso per l’ammissione alla procedura può essere proposto dal commissario straordinario (comma 2), salvaguarda la competenza dei tribunali di volta in volta territorialmente competenti (comma 1). Per quanto accennato, tale ridimensionamento della portata del principio di unitarietà è desumibile anche dalla disposizione sulla conversione del fallimento in amministrazione straordinaria.

Con riguardo a questa ultima fattispecie, non esplicitamente considerata nella legge del 2004, occorre verificare quale tribunale sia competente a disporre sulla conversione in casi, come quello in esame, in cui la procedura di amministrazione straordinaria sia disciplinata dalla legge del 2004.

Sulla questione non risultano precedenti giurisprudenziali editi.

A giudizio del Tribunale, nel verificare la compatibilità, ai sensi dell’art. 8 della legge del 2004, della soluzione che riservi tale competenza al tribunale che ha dichiarato il fallimento dell’impresa del gruppo (come disposto dal d.lgs. “Prodi-bis”) occorre prestare adeguata attenzione a un diverso principio, desumibile dalla legge fallimentare (tanto nella versione del 1942 quanto nella versione, novellata, del 2006), secondo cui su tutto quanto concerne la procedura fallimentare è competente a decidere il tribunale che ha dichiarato il fallimento, infatti investito “dell’intera procedura fallimentare” (cfr. art. 23 l.f., vecchia e nuova formulazione). Tale principio è confermato, come detto, dal d.lgs. “Prodi-bis” e non trova esplicita smentita nella legge del 2004 (che, in particolare, non tratta l’ipotesi della conversione).

Nemmeno può ritenersi, tale principio, inconciliabile con lo spirito che informa la legge del 2004 solo perché in essa il diverso caso della competenza a dichiarare lo stato di insolvenza dell’impresa del gruppo è attribuita al tribunale a tal fine competente con riguardo alla procedura madre, in quanto la competenza a dichiarare lo stato di insolvenza è del tutto distinta dalla competenza a disporre la conversione del fallimento già dichiarato in amministrazione straordinaria. Infatti, nel primo caso la legge dispone uno specifico criterio di collegamento per discriminare la competenza a decidere su procedure non ancora in essere, e individua il tribunale a tal fine competente nell’ufficio presso cui è incardinata la procedura madre; nel secondo caso, invece, vi è già una procedura aperta, gestita da un tribunale individuato sulla base di un criterio di collegamento territoriale autonomamente rilevante, e rispetto alla quale procedura deve decidersi la conversione.

Invero, ritenere competente a disporre la conversione il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell’impresa per prima ammessa in procedura, costituirebbe una eccezione rilevantissima all’esposto principio informatore del diritto concorsuale in generale e fallimentare in particolare, tale da determinare una decisione sul destino della procedura fallimentare a opera di un tribunale diverso da quello che ha dichiarato il fallimento. Tale eccezione, contrastante con i risultati a cui può giungersi attraverso una interpretazione sistematica dei testi normativi, potrebbe giustificarsi solo sulla scorta di una inequivoca disposizione di legge, nel caso non rinvenibile.

Deve pertanto concludersi che la ponderazione dei diversi principi della unitarietà della gestione della procedura concorsuale di gruppo (già introdotto dal d.lgs. “Prodi-bis” e riaffermato con forza nella legge del 2004) e della competenza del tribunale fallimentare a decidere sulle sorti del fallimento (rinvenibile in tutta la legislazione di settore) si risolva, nel caso di specie, nella prevalenza di quest’ultimo, e che dunque competente a disporre la conversione della procedura fallimentare in amministrazione straordinaria sia il tribunale che ha dichiarato il fallimento.

Per queste ragioni, la conversione deve essere decisa dal Tribunale di Roma, quale ufficio che gestisce il fallimento It., e ciò in ragione della ponderazione dei principi esposti e in forza del combinato disposto degli artt. 84 del d.lgs. “Prodi-bis” e 8 della legge del 2004.

 

II)Sulla preliminare questione concernente l’appartenenza della società fallita al gruppo C..

Come esaurientemente argomentato e documentato da entrambi i commissari straordinari del gruppo C. succedutisi nel tempo e dal curatore fallimentare di It. nei citati pareri e allegati, la società It. può definirsi parte integrante del gruppo di imprese C. ai sensi dell’art. 80 del citato d.lgs. “Prodi-bis”, richiamato dall’art. 3, comma 3, della legge del 2004.

In primo luogo, infatti, It. è partecipata dalla C. s.p.a. nella misura del 80% del capitale sociale (mentre il restante 20% è in proprietà di A.); a norma dello statuto di It. l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento dei soci che rappresentino la metà del capitale sociale; mentre l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata; in particolare, per le modifiche statutarie è prevista la maggioranza dell’81%. Risulta pertanto integrato il profilo qualificante di “impresa del gruppo” disegnato nell’art. 80, comma 1, lett.b), n. 2 d.lgs. “Prodi-bis” (si definiscono società del gruppo le società direttamente o indirettamente controllate dall’impresa sottoposta alla procedura madre).

In secondo luogo, risulta integrato l’ulteriore profilo qualificante di “impresa del gruppo” posto nell’art. 80, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. “Prodi-bis” (si definiscono società del gruppo le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette a una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre). Infatti, sia la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione che i membri del collegio sindacale di It. sono pure componenti dei rispettivi organi della società assoggettata alla procedura madre.

In terzo luogo, tra le imprese in esame si rinvengono inequivocabili collegamenti di natura economica e produttiva (a cui si riferisce l’art. 81, comma 2, d.lgs. “Prodi-bis”), tali da corroborare ulteriormente la prova che la società fallita era assoggettata alla gestione unitaria del gruppo. Infatti, come documentato in atti, essa operava quale società appartenente all’area strategica “Tour Operating” del gruppo C..

 

III) Sulla sussistenza dei presupposti per il provvedimento di conversione.

Per l’adozione del provvedimento di conversione l’art. 84, comma 1, richiama il disposto dell’81 del d.lgs. “Prodi-bis”: si tratta delle uniche regole rinvenibili nella materia in esame, applicabili al caso di specie sempre in virtù del richiamo stabilito nell’art. 8 della legge del 2004.

Il citato art. 81, comma 1, stabilisce, in primo luogo, che la conversione può essere disposta fino a quando non siano esaurite le operazioni di liquidazione dell’attivo. Il presupposto è integrato nel caso di specie, come emerge dalla documentazione rinvenibile nel fascicolo fallimentare.

Inoltre, l’art. 81 stabilisce, da un lato (cfr. comma 1) l’irrilevanza dei requisiti di ammissione previsti nel precedente art. 2 (sui livelli occupazionali e sulla soglia di indebitamento) e, dall’altro (cfr. comma 2), il ricorrere di due condizioni alternative: a) le sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali nei modi indicati dall’art. 27 dello stesso decreto; b) l’esistenza di ragioni di opportunità della gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo.

Nel caso in esame, mentre è da escludersi che ricorra la prima di dette condizioni (cfr. le relazioni dei commissari straordinari e il piano di cessione in atti), è invece da ritenersi sussistente la seconda.

Gli evidenti collegamenti di natura economica, strategica e produttiva esistenti tra le singole imprese del gruppo C. ed It. (la quale ultima società, come ricordato, è armonicamente inserita in una specifica area di azione del gruppo), collegamenti confermati dal curatore fallimentare e dal Ministero dello Sviluppo Economico e ribaditi dal commissario straordinario, inducono infatti a condividere il giudizio espresso da tali organi sulla opportunità di una gestione unitaria dell’insolvenza: gestione che possa favorire una dismissione delle attività nella loro organica composizione operativa, e dunque in condizioni da presumersi di maggiore interesse per gli operatori del mercato rilevante.

Inoltre, e sotto diverso profilo di opportunità, nell’assumere la decisione occorre valutare adeguatamente l’interesse di ordine pubblico economico alla salvaguardia dei livelli occupazionali, interesse massimamente valorizzato nella legislazione sulla amministrazione straordinaria, in dialettico rapporto con gli interessi del ceto creditorio.

Tale primario interesse appare, in linea generale, meglio tutelato dalla conversione del fallimento della It. in amministrazione straordinaria piuttosto che dalla prosecuzione della procedura fallimentare, stanti le finalità conservative tipiche del primo istituto, realizzabili anche – come nel caso di specie - attraverso il programma unitario di cessione approvato dai competenti organi ministeriali.

Per entrambe queste ragioni devono ritenersi sussistenti le condizioni legali per disporre la conversione del fallimento di It. in amministrazione straordinaria.

 

IV) Sul controllo giurisdizionale della procedura di amministrazione straordinaria una volta disposta la conversione.

Anche questa ulteriore questione risulta priva di riscontri giurisprudenziali editi; al riguardo deve giungersi a diversa, ma non contrastante, conclusione rispetto a quanto esposto sulla individuazione del tribunale competente a disporre la conversione.

Va premesso che, mentre dalla legge del 2004 deve desumersi la competenza del tribunale che gestisce la procedura madre (quale unico ufficio normativamente preso in considerazione), dal d.lgs. “Prodi-bis” deve desumersi la competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento: sia quale tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa del gruppo, sia quale tribunale che ne ha dichiarato il fallimento.

Le due normative sono inconciliabili, in quanto radicalmente incompatibili.

Nel dirimere il contrasto, va ancora considerato il principio della unitarietà della procedura concorsuale prima individuato. Tale principio, espresso normativamente per l’ipotesi dell’estensione della procedura ad altre imprese del gruppo, deve ritenersi applicabile - fatta salva, per quanto argomentato, la competenza a disporre sulla conversione - anche a casi, come quello di specie, aventi a oggetto la conversione in amministrazione straordinaria di imprese del gruppo già dichiarate fallite prima della apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

In ragione del suddetto principio di unitarietà – bisogna ribadire: notevolmente rafforzato nella disciplina della legge del 2004, art. 3 – la legge non solo attribuisce al commissario straordinario il potere di richiedere l’ammissione alla medesima procedura delle altre imprese del gruppo, ma impone - inoltre - la gestione della procedura di amministrazione straordinaria del gruppo di imprese da parte degli stessi organi nominati per la procedura madre, nonché il controllo giurisdizionale da parte del tribunale che gestisce tale procedura.

Come anticipato, il tribunale che ha dichiarato il fallimento potrebbe ritenersi competente i) sia perché tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa del gruppo, ii) sia considerando tale ufficio competente in quanto tribunale che gestisce la procedura fallimentare.

Tuttavia, in forza del principio della unitarietà di gestione (principio per altro verso e sotto differenti aspetti affermato anche in sede comunitaria: cfr. artt. 27 ss. reg. CE n. 1346/2000), tali rilievi non sono sufficienti, e deve sempre concludersi che, una volta disposta la conversione, la competenza per la fase successiva di amministrazione straordinaria si radichi in capo al tribunale già competente per la procedura di amministrazione straordinaria in essere.

i) Circa il primo profilo sopra richiamato, è dirimente il disposto dell’art. 3 della legge del 2004, che prevede in ogni caso la competenza del tribunale dell’amministrazione straordinaria madre all’evidente fine di razionalizzare la gestione di procedure concorsuali di rilevante complessità per mezzo di un controllo giurisdizionale unitario che non solo eviti in radice la possibilità di decisioni contrastanti o comunque non convergenti su singole imprese del gruppo in amministrazione, ma che consenta, inoltre, una più spedita gestione della procedura di gruppo semplificando al massimo la relazione tra organi amministrativi e ufficio giudiziario.

Per come può dunque desumersi dalle norme di riferimento già richiamate, e specialmente dal citato art. 3, in sede interpretativa e applicativa la realtà del gruppo di imprese deve essere opportunamente valorizzata e custodita nella sua unitarietà: sia sotto il profilo economico che sotto il profilo giuridico. Questo risultato può essere garantito solo dalla prevalenza del criterio di competenza determinato dal principio di unitarietà, e non certo dall’affermazione del diverso criterio meramente territoriale.

Pertanto, sotto questo aspetto, la inconciliabilità delle due normative (inconciliabilità determinata dalla scelta di diversi criteri di collegamento sulla competenza) va risolta con l’affermazione dell’unico principio qui rilevante (della unitarietà di gestione), e dunque con l’applicazione della disciplina del 2004, nella quale detto principio è espresso in forma nitida e rafforzata, e la quale è infatti integrata dalla disciplina del 1999 solo nei limiti, qui non riscontrabili, della compatibilità.

ii) Circa il secondo profilo, attesa la rilevanza di entrambi i due principi della unitarietà della gestione della amministrazione straordinaria e dell’investimento del tribunale fallimentare per tutto quanto concerne la definizione della procedura di fallimento, una ponderazione degli stessi giustificata alla luce del disposto dell’art. 8 della legge del 2004 impone che il tribunale che ha dichiarato il fallimento sia competente per tutto quanto concerne la definizione della procedura (rendicontazione del curatore, liquidazione del compenso e delle spese di procedura ecc.), mentre le attività successive alla conversione e pertinenti alla gestione della amministrazione straordinaria a cui afferisce l’impresa originariamente dichiarata fallita devono ritenersi spettanti al tribunale impegnato nella procedura madre, al quale vanno di conseguenza trasmessi gli atti.

In tal modo, risultano rispettati entrambi i principi esposti: in ossequio al principio stabilito, tra gli altri, nell’art. 23 l.f., sulla procedura fallimentare deciderà sempre ed esclusivamente il tribunale fallimentare; in ossequio al principio affermato nell’art. 3 della legge del 2004, sulla successiva procedura di amministrazione straordinaria deciderà il tribunale che la gestisce con riguardo al gruppo.

 

V) Sulla individuazione e sulla nomina degli organi della procedura di amministrazione straordinaria una volta disposta la conversione.

Circa l’individuazione degli organi amministrativi (commissario e comitato di sorveglianza), la soluzione è imposta dal ricordato art. 85, comma 1, d.lgs. “Prodi-bis” (che prevede gli stessi organi già nominati per l’amministrazione straordinaria) in combinato disposto con l’art. 8 legge del 2004.

Per quanto concerne la nomina di tali organi amministrativi, essendo già aperta la procedura di amministrazione straordinaria, ed essendo già stati nominati i rispettivi organi ai sensi degli artt. 2 della legge del 2004 e 38 del d.lgs. “Prodi-bis”, essa non può che spettare al ministero competente.

Infatti, benché l’art. 8, d.lgs. “Prodi-bis” disponga la nomina del o dei commissari (giudiziali) da parte del tribunale che dichiara lo stato di insolvenza, e benché il successivo art. 82 stabilisca che nel decidere sui presupposti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell’impresa del gruppo il tribunale del luogo in cui ha sede tale impresa deve adottare anche i provvedimenti di cui al citato art. 8, nel caso di specie si verte non nell’ipotesi dell’apertura di una procedura di amministrazione straordinaria, ma nella diversa ipotesi della conversione del fallimento in una amministrazione straordinaria del gruppo già in essere.

Per tal caso, l’art. 84, d.lgs. “Prodi-bis” non prevede, tra i vari richiami normativi, quello dell’art. 8, mentre il ricordato art. 85 dispone che a tale procedura di amministrazione straordinaria sono preposti gli stessi organi della procedura madre.

Sul punto, va considerato che nella procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge del 2004, a cui appartiene il caso C., il commissario straordinario è nominato dal ministero ai sensi dell’art. 2, comma 2. Cosicché, nel dichiarare lo stato di insolvenza, il tribunale si astiene dalla nomina degli organi (cfr. il successivo art. 4, comma 1, che nel richiamare le disposizioni dell’art. 8, d.lgs. “Prodi-bis”, omette il riferimento alla lettera b), sulla nomina del commissario).

Spetta pertanto al ministero di adottare il conseguente provvedimento di nomina degli organi della amministrazione straordinaria, confermando le nomine già espresse per la procedura madre.

A tal fine, occorre disporre la trasmissione degli atti al ministero competente.

PQM

Il Tribunale dispone:

la conversione del fallimento n. 675 del 2005 r.f. - a carico di “It. S.p.A.”, con sede in Roma, via A. Marchetti 111, codice fiscale 01439060839 - in amministrazione straordinaria;

la trasmissione degli atti, per quanto rispettivamente di competenza, al Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma, 7.6.07