Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 590 - pubb. 01/07/2007

Differimento dell'incanto e pubblicità della vendita

Tribunale Velletri, 16 Maggio 2007. Est. Nespeca.


Processo esecutivo immobiliare – Differimento dell’incanto – Attuazione della pubblicità prescritta – Necessità.



Nel caso in cui, nel corso del procedimento di espropriazione immobiliare, fissato l’incanto per un determinato giorno, questo non possa aver luogo in quella data per qualsiasi ragione, la vendita può essere effettuata nuovamente solo previa attuazione della pubblicità prevista perché l’incanto è un complesso di operazioni volte all’individuazione dell’aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell’ordinanza di autorizzazione alla vendita e le esigenze di pubblicità connesse all’incanto non riguardano soltanto i soggetti che possono essere considerati parti nel processo esecutivo ma tutti i soggetti che comunque possono essere chiamati a parteciparvi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Petracca



Massimario, art. 490 c.p.c.


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