Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5924 - pubb. 04/07/2011

Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. e onere della prova

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 08 Giugno 2011. Est. Amura.


Fallimento - Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. - Dimostrazione della concreta effettuazione dei pagamenti e della loro collocazione cronologica - Necessità.

Fallimento - Inefficacia di pagamenti ex articolo 44, l.f. - Rapporto di lavoro subordinato - Eccezione relativa alla non corretta esecuzione del rapporto - Mancata dimostrazione della effettuazione dei pagamenti - Conseguenze.

Fallimento - Ordine di esibizione di documenti - Ordine impartito al curatore fallimentare - Dichiarazione del curatore di non essere in possesso dei documenti - Conseguenze.



Il curatore che agisce ai sensi dell'articolo 44, legge fallimentare per la dichiarazione di inefficacia rispetto ai creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ha innanzitutto l'onere di provare l'esistenza dei pagamenti che si assumono effettuati e la loro collocazione cronologica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è sufficiente, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'articolo 44, legge fallimentare di pagamenti di retribuzioni effettuati dopo la dichiarazione di fallimento la produzione del libro matricola e delle buste paga qualora sia contestata  la regolare esecuzione del rapporto di lavoro e non venga fornita la prova della concreta effettuazione dei pagamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancata ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti impartito al curatore fallimentare non comporta effetti probatori, neppure ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., qualora il curatore dichiari di non essere in possesso della documentazione (nel caso di specie, il curatore ha dichiarato che la documentazione di cui era chiesta l'esibizione non gli era stata consegnata dall'amministratore alla società fallita). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Massimario, art. 44 l. fall.

Massimario, art. 116 c.p.c.

Massimario, art. 210 c.p.c.


Il testo integrale


 


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