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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 595 - pubb. 01/07/2007.

Confessione del promotore e limiti della responsabilità della banca


Tribunale di Milano, 17 Aprile 2007. Est. Amina Simonetti.

Promotori finanziari – Responsabilità del soggetto abilitato all’offerta di servizi di investimento per il danno causato dal promotore – Prova oggettiva dell’avvenuta consegna delle somme investite – Necessità – Confessione del promotore – Irrilevanza.


Deve escludersi la responsabilità del soggetto abilitato ai sensi dell’art. 31, 3° comma, TUF qualora la prova dell’avvenuta consegna delle somme da parte dell’investitore si fondi esclusivamente sulla confessione del promotore finanziario e da documentazione dallo stesso formata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Olimpio Stucchi


Promotore finanziario, responsabilità dell’intermediario


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