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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6113 - pubb. 11/07/2011.

Eventuali atti distrattivi non indicati nella proposta di concordato, formazione del consenso dei creditori e rilevanza per la revoca della procedura ai sensi dell'art. 173 l.f.


Appello di Genova, 02 Luglio 2011. Est. Cardino.

Concordato preventivo - Atti di frode - Individuazione - Idoneità ad influenzare l'adesione dei creditori al concordato - Fattispecie - Irrilevanza.


Alla luce dell'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 23 giugno 2011, n. 13818 (sul punto si veda anche Tribunale di Mantova, 22 giugno 2011) in ordine ai criteri che consentono di individuare gli atti di frode per la revoca della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 173, legge fallimentare, tali non possono essere considerati eventuali atti distrattivi compiuti dall'imprenditore in epoca precedente l'inizio della procedura di concordato e non indicati nella relativa proposta qualora i creditori abbiano dato la loro adesione sulla base della relazione di cui all'articolo 161, comma 2, e di quella illustrativa del commissario giudiziale ex articolo 172, legge fallimentare, purché in detti documenti siano analiticamente descritti lo stato patrimoniale attivo e quello passivo e le operazioni contestate risultino ormai cristallizzate nella contabilità sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Massimiliano Ratti


Massimario, art. 173 l. fall.


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