Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6162 - pubb. 18/07/2011

Revoca della procedura di concordato preventivo, modifica della proposta e inganno potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori

Appello Milano, 29 Giugno 2011. Est. Maria Beatrice Valdatta.


Concordato preventivo - Procedimento - Natura incidentale nell'ambito della procedura fallimentare - Sospensione impropria - Conseguenze.

Concordato preventivo - Revoca della procedura ex articolo 173 LF - Modifiche la domanda - Esclusione.

Concordato preventivo - Revoca della procedura - Falsa rappresentazione della realtà - Inganno potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori - Esistenza in concreto del pregiudizio - Irrilevanza.



La procedura concordataria si pone come un procedimento incidentale nell'ambito della procedura fallimentare e da' luogo ad una sospensione impropria della stessa la quale riprende se la procedura concordataria viene meno. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

La procedura ex art. 173, legge fallimentare rende inoperante la procedura di concordato preventivo con la conseguenza che non possono essere introdotte modifiche a proposte che riguardino una procedura che non é in corso. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)
 
Ai fini della revoca della procedura di concordato preventivo é condizione sufficiente una falsa rappresentazione della realtà chi si sostanzi in un inganno potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori senza che si debba indagare sull'esistenza o meno in concreto del pregiudizio. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 173 l. fall.

Massimario, art. 175 l. fall.


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