Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6200 - pubb. 01/08/2011

Impugnazione di crediti concorrenti e onere di contestazione in sede di accertamento del passivo; privilegio dell'agente che eserciti l'attività in forma societaria

Tribunale Udine, 21 Luglio 2011. Est. Mimma Grisafi.


Fallimento - Impugnazione dei crediti ammessi - Legittimazione del creditore - Onere di contestazione nella fase di accertamento del passivo - Insussistenza.

Fallimento - Stato passivo - Ammissione con privilegio - Impresa in forma societaria - Privilegio dell'agente.



Con riferimento alla legittimazione del creditore all'impugnazione ex artt. 98 e 99 l.f. dell'ammissione di altro credito, deve ritenersi che non sussista a carico del creditore un onere di formale "contestazione" del credito concorrente già nell'ambito della fase necessaria della verifica dello stato passivo (ai fini della configurabilità sia del requisito della soccombenza formale sia e comunque dell'interesse a impugnare). (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

Ciò che rileva, ai fini dell'attribuzione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 cc., non è la forma societaria o meno in cui viene svolta l'attività, ma la sostanza del rapporto di lavoro che è alla base e la natura prettamente personale dell'attività svolta. In ipotesi di agente che svolge la propria attività in forma societaria (in analogia con quanto si ritiene per l'artigiano e per il piccolo imprenditore) occorre, pertanto, verificare se il rapporto di agenzia è svolto prevalentemente con il lavoro proprio dei titolari e se nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.


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