Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6207 - pubb. 01/08/2011

Diritto del cliente di ricevere l'estratto conto al proprio domicilio e conclusione del rapporto; recesso del cliente dal rapporto di conto corrente

ABF Roma, 10 Gennaio 2011, n. 35. Est. Giuliana Scognamiglio.


Conto corrente di corrispondenza – Estratto conto – Disponibilità della documentazione presso la filiale – Inidoneità ex art. 119 TUB – Anche post finitum contractum.

Recesso del cliente – Da operazione a tempo indeterminato – Saldo passivo del conto corrente – Efficacia comunque del recesso, decorso il periodo di preavviso.



La norma dell’art. 119 TUB riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere l’estratto conto al proprio domicilio, salvo solo un diverso ed esplicito accordo con l’intermediario. tale diritto permane (con riferimento alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni) anche nel caso in cui il relativo rapporto contrattuale si sia concluso. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)

In applicazione del principio di cui all’art. 1855 c.c., è efficace il recesso del cliente dal rapporto di conto corrente a tempo indeterminato, una volta trascorso il periodo di preavviso. E ciò anche quando il conto porti un saldo passivo. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


A quanto pare di capire dal contesto, la banca riteneva che il conto corrente fosse ancora aperto in quanto presentante «saldo debitore pari a € 6.576,19».


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