Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6214 - pubb. 01/08/2011

Segnalazione di «cattivo pagatore» e onere della prova del ricevimento e dell'invio della comunicazione

ABF Roma, 14 Gennaio 2011, n. 116. Est. Liliana Rossi Carleo.


Centrale rischi – Centrali private – Preventivo avviso al debitore della iscrizione a «cattivo pagatore» – Necessità – Prova dell’avvenuta spedizione e dell’avvenuto ricevimento – Necessità – Forme di spedizione che consentano di dare certezza alla data di spedizione e di ricevimento.



E’ dovere dell’intermediario di avvisare in anticipo il debitore dell’imminente segnalazione a «cattivo pagatore». E’ pure onere dell’intermediario di dare la prova dell’avvenuto invio e dell’avvenuto ricevimento della comunicazione, con forme di spedizione che comunque consentano di conseguire la certezza sia della data di invio sia pure di quella di ricevimento. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


La decisione dell’Arbitro, pur non affermando formalmente che in proposito il ricorso alla raccomandata costituisce un «onere esclusivo», vi va in pratica molto vicino. La necessità di una data certa dell’invio è tratta, in particolare, dall’art. 4, comma 7, Codice deontologico sistemi informativi, di cui al Garante privacy.


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