Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6236 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 01 Aprile 2004, n. 6361. Est. Piccininni.


Società - In genere - Differenze dalla comunione - Tipi di società - Indicazione negli atti e nella corrispondenza - Società semplice e comunione di godimento - Differenze.



In tema di differenze tra società e comunione a scopo di godimento, mentre quest'ultima (espressamente disciplinata dall'art.2248 c.c.) postula una situazione giuridica di contitolarità (presupponendo, pertanto, la comproprietà del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino) e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento (fine esclusivo della comunione) è il bene comune, nella società (che va istituita per contratto) rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STELIO CUTINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DENCI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IPPOLITO POLLINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 445/00 della Corte d'appello di FIRENZE, depositata il 08/03/00;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte,
OSSERVA
Con atto di citazione del 13.3.1991 Giuseppe Denci, anche quale erede della moglie Gemma Arrigoni, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Grosseto Fabrizio Pellegrini, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che questi avrebbe loro cagionato per effetto dell'inadempimento degli obblighi derivanti dalla scrittura privata dell'11.3.1978, con la quale si sarebbe impegnato a "gestire in società" l'azienda agraria sita in agro di Manciano. In proposito va premesso che lo stesso Tribunale di Grosseto con sentenza del 13.2.1986, quasi interamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze con la successiva sentenza del 7.10.1988, aveva ritenuto che la citata scrittura del marzo 1978 fosse "pienamente valida ed operante" e, preso atto della dichiarata volontà del Pellegrini di non adempiere all'obbligazione conseguente, aveva condannato quest'ultimo al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.
Il Tribunale quindi, nuovamente adito per la liquidazione del danno, con sentenza n. 926/95, condannava il Pellegrini al risarcimento del danno in favore del Denci per il titolo dedotto in giudizio, quantificandolo in L. 21.964.000 oltre rivalutazione ed interessi, e la decisione veniva impugnata sia dal Denci, con appello principale, che dal Pellegrini, con appello incidentale, i quali rispettivamente lamentavano una liquidazione "irrisoria e comunque non conforme ai criteri indicati dalla legge" e la mancanza di "prova in ordine alla esistenza e alla quantificazione del danno".
La Corte di Appello di Firenze adita, in accoglimento del gravame proposto dal Denci, determinava in L. 2.585.000 annue, rivalutate annualmente a far tempo dal 4.2.1981, la somma dovuta dal Pellegrini e questi proponeva ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, articolando due motivi di gravame.
In particolare con il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, per il fatto che la Corte di merito avrebbe ritenuto di applicare al caso di specie le norme regolatrici della c.d. "comunione di godimento", mentre il fondo oggetto di controversia sarebbe stato di proprietà esclusiva di esso Pellegrini; con il secondo lamentava analogamente violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il doppio profilo della inconferenza al richiamo all'art. 2263 c.c. operato nella sentenza, atteso il mancato perfezionamento del contratto di società per la gestione dell'azienda, e tenuto conto della possibilità di recedere in ogni tempo dal contratto sociale riconosciuta al socio dall'art. 2285 c.c..
Denci resisteva a sua volta con controricorso, con il quale contestava la fondatezza del motivo di impugnazione proposto dal ricorrente.
Depositava infine memoria il Pellegrini e la controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza del 23.9.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 2248 c.c. e 324 c.p.c. e vizio di motivazione, per l'affermata applicabilità al caso di specie della norme regolatrici della c.d. "comunione di godimento", nel presupposto che "con la scrittura privata dell'11.3.1978 le parti intendessero disciplinare il godimento della cosa comune". Tale presupposto sarebbe però insussistente poiché il fondo che la Corte di Appello ha ritenuto di proprietà comune tra Pellegrini e Denci risulta invece incontestabilmente di proprietà esclusiva del primo, come accertato dal giudice del merito con decisione passata in giudicato.
Caduta dunque la premessa sulla quale la Corte avrebbe costruito l'intera decisione, vale a dire l'ipotizzata proprietà comune dell'azienda, verrebbe a cadere anche la conseguenza logica che ne è stata fatta derivare, e cioè "l'attribuzione al Denci, vita natural durante, della metà del reddito ipoteticamente ricavabile dall'azienda".
Il rilievo è infondato.
L'acquisto dell'intera proprietà cedutagli da Pellegrini Siriano con atto pubblico del 9.9.1978 cui fa riferimento il ricorrente, e che sarebbe alla base dell'errore denunciato, riguarda infatti esclusivamente il fondo, e relative costruzioni, sul quale le parti avrebbero dovuto operare con una gestione comune.
Ciò premesso va rilevato che la Corte di Appello, nell'interpretare gli effetti riconducibili alla scrittura privata dell'11.3.1978 al fine della determinazione del pregiudizio che il Denci aveva subito in conseguenza dell'inadempimento del Pellegrini, ha individuato il danno, in sintonia con le valutazioni compiute dal primo giudice, "nel mancato conseguimento dei profitti dell'azienda", stabilendo poi, al fine della relativa quantificazione, che esso va determinato rapportandolo alla metà del prodotto teorico del fondo, "in proporzione cioè alla quota di cosa comune rimasta di proprietà del Denci".
Dal collegamento operato dunque dalla Corte territoriale fra il danno subito da quest'ultimo e i profitti dell'azienda nonché dall'indicazione del parametro da adottare per il relativo computo (quota comune rimasta al Denci), si desume chiaramente che laddove nella sentenza è stato operato il richiamo alla quota di cosa comune rimasta nella proprietà del resistente si sia inteso fare riferimento all'azienda, la cui esclusiva titolarità in capo al Pellegrini non è stata mai affermata ne' mai è stata oggetto di discussione poiché, come detto, l'oggetto del trasferimento intervenuto con l'atto pubblico del 9.9.1978 riguarda esclusivamente l'immobile.
È dunque da ritenere che la pretesa contraddizione sia in realtà insussistente.
Con un secondo motivo di ricorso il Pellegrini ha poi denunciato violazione degli artt. 2263, 2285, 1362 c.c., oltre che vizio di motivazione, osservando come, a suo dire, la controversia dovrebbe essere decisa applicando le norme sulla società semplice, il richiamo all'art. 2263 c.c. operato dal primo giudice sia inconferente non risultando perfezionato il contratto di società per la gestione dell'azienda, il diritto di recesso sia stato a torto negato in quanto riconosciuto dall'art. 2285 c.c., il criterio seguito dal consulente tecnico per la determinazione del reddito sia errato.
La doglianza risulta fondata nei limiti e sotto i profili appresso indicati.
In proposito deve invero rilevarsi che la Corte di Appello di Firenze, dopo aver individuato l'oggetto del giudizio nell'accertamento dell'esistenza di un danno conseguente all'inadempimento del Pellegrini e nella sua eventuale liquidazione ove riconosciuto sussistente, ha ritenuto che il tribunale, avendo configurato nella decisione impugnata l'esistenza di una società semplice, avesse proceduto a nuova e diversa qualificazione del rapporto rispetto alla precedente sentenza del 1988 della stessa Corte di Appello di Firenze; che dalla lettura del contratto e delle due sentenze che avevano statuito sulla natura del rapporto, oltre che dalla ricostruzione dei fatti, emergesse l'esistenza di un rapporto complesso, non inquadrabilè nello schema societario; che la figura più aderente al caso concreto fosse quella della comunione, circostanza da cui sarebbe dovuta derivare non una valutazione equitativa dell'opera del Denci, ma la determinazione dei guadagni che egli avrebbe ricavato secondo un criterio di proporzionalità alla quota comune, e quindi in misura corrispondente alla metà del prodotto del fondo.
I rilievi non sono condivisibili.
Innanzitutto va considerato in proposito che ne' il Tribunale di Grosseto con la prima sentenza del 13.2.1986 ne' la Corte di Appello di Firenze con la successiva sentenza del 7.10.1988 hanno affrontato direttamente il problema relativo alla natura del rapporto intercorso tra le parti, sicché nei precedenti giudizi non è intervenuta una sua esplicita qualificazione.
Non solo dunque non vi è stata una espressa segnalazione in sede giudiziaria nel senso indicato ma per di più le affermazioni, come detto non specifiche, rese sul punto dai giudici del merito nelle due decisioni sopra richiamate sembrerebbero invece far ritenere il contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza oggetto del presente ricorso.
È sufficiente infatti considerare al riguardo che la prima sentenza del Tribunale di Grosseto ha precisato che "Pellegrini Fabrizio si obbligò a gestire in società con gli attori ... l'azienda agraria ... con diritto di accrescimento ... per il diritto di gestione societaria ..." (p. 18) e la prima sentenza della Corte ha poi successivamente confermato che l'azienda agraria in questione "sarebbe stata gestita in società fra i due per tutta la durata della vita..." (p. 15), che la domanda di risoluzione del contratto proposta dal Denci era stata formulata per inadempimento rispetto "alla programmata gestione societaria del fondo" (p. 18), che il dedotto rapporto di sinallagmaticità delle prestazioni non era ipotizzabile "per la c.d. gestione societaria del fondo" (p. 24), che "il Denci ... avrebbe potuto effettuare tutti quei conferimenti sia d'opera che finanziari nell'ambito della società di gestione, che gli avrebbero assicurato la partecipazione al risultato economico" (p. 29).
Alla luce di quanto ora esposto è quindi da escludere che il Tribunale di Grosseto nella sentenza 926/95 abbia operato una qualificazione del rapporto contrastante con quella risultante dalle due sentenze precedenti e, conseguentemente, che possa essere correttamente evocata una preclusione per effetto del giudicato. Ciò premesso, e venendo alle argomentazioni svolte dalla Corte a sostegno della ravvisata esistenza della comunione, si osserva che sono del tutto condivisibili i rilievi secondo i quali "la costituzione di una società, nei termini formali di cui all'art. 2251 c.c., costituisca uno dei nodi con i quali può essere assicurata la gestione di un bene comune, anche in agricoltura; ma nulla impedisce di configurare l'esistenza, in ordine allo stesso bene, di una comunione, ovvero di forme associative" e "lo strumento posto in essere con la più volte citata scrittura privata consisteva in un rapporto complesso..".
Tuttavia non appare corretta la conclusione tratta al riguardo dalla Corte territoriale, che ha escluso l'esistenza di elementi idonei a "configurare una società semplice, palesandosi più aderente al caso concreto la figura della comunione".
La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., rappresenta infatti una situazione giuridica di contitolarità e presuppone quindi la comproprietà del bene da parte di coloro che ad essa partecipano.
Essa e caratterizzata dal fatto che oggetto del godimento, che costituisce il fine esclusivo della comunione, è il bene comune, e ciò diversamente da quel che si verifica par le società, che sono istituite per contratto (art. 2247 c.c.) e rispetto alle quali rileva l'esercizio in comune di attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti: per l'esercizio di detta attività non è invero necessaria la comunione dei beni, mentre questi sono soltanto il mezzo attraverso il quale essa viene posta in essere (C. 82/4446, C. 79/4644, C. 79/4588).
Orbene nella specie è assolutamente certo ed incontestato che non si è affatto realizzata quella situazione di contitolarità che avrebbe potuto astrattamente legittimare la configurazione del rapporto prospettata dalla Corte di Appello: non del fondo per le ragioni già indicate e sulle quali è intervenuto il giudicato, non dell'azienda poiché l'inadempimento del Pellegrini, rispetto al quale è stata proposta l'azione risarcitoria nell'attuale giudizio, ha impedito che avesse inizio la gestione comune che era stata concordata. Deve invece ritenersi che con la citata scrittura privata dell'11.3.1978 le parti abbiano sostanzialmente stipulato un preliminare per la costituzione di società, e poiché questa avrebbe dovuto avere ad oggetto l'esercizio di attività diversa da quella commerciale deve trovare applicazione l'art. 2249, comma 2^, c.c. che, per l'individuazione della relativa disciplina, richiama le regole dettate per la società semplice.
Correttamente quindi sotto questo riflesso il Tribunale di Grosseto, al fine di determinare il profitto che il Denci avrebbe ricavato ove il Pellegrini fosse stato adempiente, ha fatto riferimento all'art. 2263, comma 2^, c.c.., fatta salva ogni valutazione, non possibile in questa sede, sulla congruità dei criteri seguiti.
Quanto al preteso diritto di recesso di cui all'art. 2285 c.c., esso non è evocabile sotto il profilo dedotto poiché il suo esercizio presuppone evidentemente la costituzione della società, ipotesi che nel caso in questione, come detto, non si è verificata. Il suo astratto riconoscimento potrà invece eventualmente avere più propria considerazione nella quantificazione del pregiudizio cagionato al Denci dall'inadempimento del Pellegrini, danno la cui consistenza discende evidentemente dal profitto che altrimenti il resistente avrebbe ricavato e il cui ammontare è necessariamente collegato alla durata della gestione societaria.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio, per la determinazione del danno subito da Giuseppe Denci per effetto dell'inadempimento di Fabrizio Pellegrini.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004