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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6261 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2009, n. 13761. Est. Nappi.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti tra soci - Amministrazione - Controllo dei soci - Revoca dell'amministratore - Presupposti - Necessità del consenso del socio amministratore revocando - Esclusione.


Ai sensi del combinato disposto degli art. 2252 e 2259 cod. civ., la revoca dell'amministratore di società di persone, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, postula l'esistenza congiunta dei presupposti dell'unanimità dei consensi e della giusta causa, mentre questi possono sussistere in via alternativa, ove la nomina sia avvenuta con atto separato. Peraltro, allorché l'amministratore sia socio, non è richiesto il consenso del medesimo al fine della sua revoca, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2373 cod. civ., del quale costituisce applicazione anche l'art. 2287 cod. civ., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l'esclusione. (massima ufficiale)

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