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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 627 - pubb. 01/01/2007.

Eccessiva onerosità e contratto swap


Tribunale di Ascoli Piceno, 14 Ottobre 2004. Pres., est. Marangoni.

Contratto di swap - Risoluzione per eccessiva onerosità dipendente dall’andamento al rialzo dei tassi - Infondatezza.


Difetta del fumus boni iuris la domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione degli effetti di un contratto swap prospettandone la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in conseguenza dell’andamento sfavorevole dei tassi di interesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Tribunale di Ascoli Piceno

Ordinanza Collegiale del 14 ottobre 2004

F. G. s.r.l. (ricorrente - reclamante)

UniCredit Banca d'Impresa S.p.A (resistente reclamata)

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg:

dr. Giuseppe Marangoni, presidente Relatore

dr. Giovanni Boeri, giud.

Dr. Marco Batoli giud.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.10.04 sul reclamo proposto da F. G. s.r.l. avverso l'ordinanza 14-8/8-9-04 con la quale è stato respinto ricorso cautelare in corso di causa;

letti gli atti, sentiti i procuratori delle parti,

osserva:

il reclamo è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni:

1) inammissibilità della richiesta cautelare.

Nel giudizio promosso per la risoluzione per eccessiva onerosità del contratto bancario denominato "convertible swap", la ricorrente ha instato per la sospensione degli effetti del contratto prospettandone la nullità per vizio del consenso.

Si tratta di azione nuova e diversa rispetto a quella contenuta nel giudizio pendente tra le parti, strumentalmente preordinata ad un diverso giudizio di merito e pertanto non esperibile nelle forme di cui all'art. 669 quater.

2) In ogni caso, difettano nella prospettazione del ricorrente sia il fumus che il periculum.

Sul fumus: se quanto affermato dal ricorrente può essere verosimile, corrispondendo ad un dato di comune esperienza circa le modalità relative alla sottoscrizione di moduli prestampati le cui clausole, scritte in caratteri minuti, difficilmente vengono lette e comprese, è tuttavia da rilevare:

1)    che la società reclamante aveva certamente la consapevolezza di sottoscrivere un contratto di natura aleatoria finalizzato alla copertura del rischio di un andamento al rialzo dei tassi;

2)    che l'asserita (e documentata) onerosità non dipende né dall'impianto generale del contratto né dalla presenza di una qualche clausola particolarmente penalizzante (non è allegata alcuna censura di questo tipo) ma da un fattore esterno quale l'andamento dei tassi, di segno opposto, che al momento della stipula non poteva essere previsto neppure dalla Banca resistente.

Sul periculum:

la società ricorrente ha allegato e documentato una situazione di esposizione debitoria che, di per sé, non appare idonea a provare la sussistenza del periculum in funzione della continuazione degli effetti negoziali.

Certamente il maturarsi di ulteriori impegni finanziari alle scadenze delle future rate aggrava l'esposizione complessiva della ricorrente; questa, peraltro per provare l'esistenza del periculum avrebbe dovuto dimostrare anche che tale aggravamento della complessiva esposizione debitoria è tale da porre in pericolo la stessa sopravvivenza dell'azienda (danno irreparabile) perché, in caso contrario, la sicurezza di rimborso di pagamenti che risultassero non dovuti da parte del debitore, certamente solvibile, configura il danno lamentato come non irreparabile.

PQM

respinge il reclamo.

Spese al merito

Deciso in Ascoli P. il 14.10.04