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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6272 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. III, 01 Agosto 1991, n. 8458. Est. De Aloysio.

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Conferimento del fondo rustico in società di capitali - Diritto di prelazione e riscatto a favore del coltivatore - Sussistenza - Esclusione.


Il conferimento del fondo rustico in società di capitali, quale atto traslativo diretto ad acquisire lo "status" di socio in correlazione della quota contestualmente sottoscritta, non implica i diritti di prelazione e riscatto in favore del coltivatore, atteso che l'art. 8 secondo comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, sull'esclusione dei diritti medesimi nel caso di permuta, va riferito ad ogni ipotesi in cui l'immobile sia trasferito dietro un corrispettivo costituito non da denaro, ma da altro bene determinato ed infungibile. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Ecc.Dott.Guido QUAGLIONE Presidente
Dott. Luigi NIRO Consigliere
" Ugo de ALOYSIO - rel. "
" L.Francesco DI NANNI "
" G.Battista PETTI "
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Ric. n. 8863/88 CAPASSO Lorenzo n. a Pescopagano (PZ) il 9.4.1915, ivi res.te in Via Zanardelli n. 20 - elett. dom.to in Roma, Via Perego n. 79 presso lo studio del Dott. Giulio Mainenti, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Tata per delega a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
CAPASSO Giovanni - res.te in Pescopagano, Piazzetta S.Michele n. 3 - elett.te dom.to in Roma, Circonvallazione Clodia n. 167 presso lo studio dell'avv. Lino Italo Natale, rapp.to e difeso dall'avv.to Giovanni Dell'Acqua per delega a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
contro
S.r.l. OFANTINA FORESTALE e ZAMPAGLIONE Francesco. INTIMATI
contro
CAPASSO Lorenzo - ZAMPAGLIONE Francesco e CAPASSO Giovanni - INTIMATI
Ric. n. 11161/88 ZAMPAGLIONE Antonio, res.te in Calitri e PITEA Francesca eredi di Zampaglione Francesco- elett. dom.ti in Roma, Via G. Antonelli n. 44 presso lo studio dell'avv.to Maurizio Marazza, rapp.ti e difesi dall'avv.to Giovanni Capaldo per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE COND.
contro
CAPASSO Lorenzo e S.r.l. OFANTINA FORESTALE e CAPASSO Giovanni;
INTIMATI
Visti i ricorsi avverso la sentenza della C.A. di Napoli n. 765 del 15.4/14.6.88 (R.G. n. 2160/86) Udito il Cons. Rel. Dott. U. de Aloysio nella pubb. ud. del 19.6.90 È comparso l'avv. F. Tata che ha chiesto l'accoglimento del ric. principale ed il rigetto dell'incidentale.
Sono comparsi gli avv.ti G. Capaldo e R. Croce che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del principale. Sentito il P.M. in persona del Sost.Proc. Gentile. Dott. Simeone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lorenzo CAPASSO, assumendo di condurre in affitto un fondo in Calitri che il proprietario Francesco Zampaglione aveva, con atto 3.9.1979, conferito - senza consentirgli di esercitare il diritto di prelazione- alla società Ofantina Forestale, convenne quest'ultima dinanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi per sentir accogliere la domanda di riscatto previa corresponsione del prezzo del fondo. La convenuta società, nel costituirsi, contestò la qualità di coltivatore diretto dell'attore; eccepì l'inapplicabilità del diritto di prelazione ai terreni conferiti in società e chiese ed ottenne di chiamare in causa, a garanzia, il nominato Zampaglione, socio della suddetta società.
Questi, costituitisi, contestò il fondamento della avversa pretesa;
si associò alle eccezioni della soc. Ofantina ed ottenne di essere autorizzato a chiamare in causa a sua volta, a garanzia, Capasso Giovanni, erede di Pietro Capasso, con il quale era stato stipulato un contratto di fidapascolo stagionale e che si era dichiarato disposto a restituire il terreno il 30.5.1980 con verbale di conciliazione giudiziaria del 29.12.1978.
Il Capasso, costituitosi, eccepì la tardività e irritualità della chiamata in causa chiedendo di essere estromesso dal giudizio. L'adito Tribunale rigettò la domanda di riscatto ritenendo assorbite nel rigetto le questioni sulle chiamate in garanzia. La sentenza fu confermata - ai fini che qui interessano- dalla Corte di Appello diNapoli, investita del gravame proposto dal soccombente Lorenzo Capasso, la quale osservò che costui, come titolare di un contratto di affitto di un terreno ad uso pascolo permanente, equiparabile a norma dell'art. 24 legge 11.2.1971 n. 11, ad un normale contratto di affitto agrario, poteva esercitare il diritto di prelazione e di riscatto.
Senonché nel caso di specie tale diritto era impedito dal fatto che il conferimento del bene da parte del suo proprietario alla soc. Ofantina, della quale lo Zampaglione era entrato a far parte come socio ed amministratore, attribuiva al conferente lo status di socio, sicché, mentre nella vendita pura e semplice all'alienante non interessava se il prezzo gli fosse stato corrisposto dall'acquirente o dal riscattante, nell'ipotesi in esame, invece, con il riscato l'alienante avrebbe perso tale qualità, senza che il riscattante avesse potuto assegnargliela o sostituirla con una prestazione in denaro.
Doveva, altresì, escludersi il sospetto di simulazione dell'atto di conferimento, per il fatto che lo Zampaglione sarebbe uscito dalla società poco tempo dopo il conferimento, non essendo stata fornita prova alcuna di essa.
Infine il diritto di riscatto non poteva essere riconosciuto perché Lorenzo Capasso non aveva fornito la prova di non aver venduto nel biennio precedente altri fondi di sua proprietà, com'è tassativamente richiesto dall'art. 8 legge n. 590/1965. Per la cassazione della sentenza di 2 grado ha proposto ricorso Lorenzo Capasso affidandone l'accoglimento a tre motivi. Resistono con controricorso Giovanni Capasso, Zampaglione Antonio e Pitea Francesca quali eredi unici di Zampaglione Francesco deceduto nelle more e la società Ofantina.
Quest'ultima e gli eredi Zampaglione hanno pure proposto ricorso incidentale condizionato.
La Soc. Ofantina ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi principale ed incidentali debbono essere riuniti a norma dell'art. 335 C.P.C. essendo diretti contro la stessa sentenza. Per ragioni di carattere logico va esaminato per primo il terzo motivo con il quale il ricorrente principale, nel denunciare violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 590/1965 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che egli non aveva fornito la prova di non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi di sua proprietà, mentre su tale circostanza si era formato il giudicato per essere rimasta pacifica, dal momento che nessuna eccezione era stata sollevata nel giudizio di merito;
senza dire che gli assunti di una delle parti, non contraddetti dall'altra, possono considerarsi rispondenti a verità. La censura non è fondata.
Risulta, invero, dall'impugnata sentenza che la società in questione fin dalla sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado impugnò in toto la domanda di riscatto proposta da Lorenzo Capasso e ne eccepì l'inammissibilità ed infondatezza per difetto dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, sicché correttamente la Corte del merito ha statuito che il diritto di riscatto non poteva essere riconosciuto poiché il Capasso non aveva fornito la prova di non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi di sua proprietà, giusta il tassativo disposto dall'art. 8 legge n. 590/1967.
Così facendo, i giudici del merito si sono uniformati alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui, poiché la mancata vendita di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce, in virtù della formulazione dell'anzidetta norma, una delle condizioni cui è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto, in capo al coltivatore diretto del fondo offerto in vendita dal concedente ovvero al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante (ai sensi dell'art. 7 legge n. 817/1971), la prova della sussistenza di esso spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratti di fatto negativo, comportando ciò non già l'inversione dell'onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari;
tale prova può essere data anche anche mediante testimoni (che dimostrino la conservazione della proprietà di tali fondi per tutto il biennio) o mediante presunzioni (ad esempio dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. tra le tante Cass. 11/6/1987 n. 5095).
Con il primo mezzo il ricorrente, nel dedurre omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione di legge in relazione all'art. 1414 cod.civ.; all'art. 118 c.p.c.; all'art. 8 legge n. 590/1965 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.; sostiene che la Corte del merito avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi per decidere sulla dedotta simulazione, ove avesse esaminato il verbale assembleare del 3.9.1979, prodotto nel fascicolo di 1 grado sul quale era racchiusa la proposta dello Zampaglione di conferire la sua azienda agricola costituita dall'intero fondo Castiglione, di cui fa parte il terreno Bufalaria.
Se non fosse stata sufficiente la prova documentale offerta, la Corte avrebbe potuto far ricorso, ai sensi del disposto dell'art. 118 c.p.c., all'ispezione del registro dei soci al fine di accertare che lo Zampaglione, subito dopo il conferimento del fondo Castiglione, si era ritirato dalla società, rinunciando, poi, anche alla carica di amministratore il 23/10/1979 ed in seguito al suo recesso seguì non la restituzione del fondo, bensì la liquidazione della quota in denaro.
La censura è priva di fondamento.
Invero l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel non esaminare il verbale assembleare del 3.9.1979 che, invece, era stato esibito dalle parti, come le medesime concordemente sostengono, è del tutto irrilevante ai fini del decidere, poiché l'accertamento compiuto dalla Corte di appello partenopea circa la mancata prova della pretesa uscita dello Zampaglione dalla società Ofantina Forestale, costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Nè il ricorrente può dolersi del mancato esercizio della facoltà di disporre l'ispezione del registro dei soci, poiché l'ammissione di siffatto mezzo istruttorio rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito.
Con il secondo motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 590/1965 in riferimento all'art. 2254 cod.civ., omessa e contradditoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che il conferimento del predio alla suddetta società comporta l'acquisizione dello status di socio, tale da impedire il riscatto, data l'infungibilità del corrispettivo, mentre lo Zampaglione era già socio quando fu convenuto l'aumento del capitale sociale, sicché gli era del tutto indifferente conferire denaro o il terreno per il raforzamento della propria posizione sociale.
Il mezzo è privo di fondamento.
Invero a prescindere dalle considerazioni fatte nel rigettare il terzo motivo di gravame circa la mancata prova, da parte del ricorrente, di una delle condizioni cui è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione, ossia di non aver venduto nel biennio precedente fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, correttamente la Corte del merito ha escluso che nella specie fosse ammissibile il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto, non potendosi parlare di vendita, ossia di contratto di scambio di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo, sibbene di contratto associativo nel quale il trasferimento della proprietà del fondo è stato effettuato per acquisire lo status di socio con riferimento alla quota di capitale sociale contestualmente sottoscritta, con tutti i diritti e gli obblighi correlativi. Questa Suprema Corte con diverse pronuncie (vedansi Cass. 7.11.1983 n. 6566; 17.2.1984 n. 1190; 16.6 1984 n. 3607) ha statuito che l'art. 8 2 co. legge 590/1965 il quale esclude la prelazione agraria, fra l'altro, nel caso di permuta, non può essere riferito restrittivamente al solo scambio di fondi rustici, riguardando ogni ipotesi in cui il fondo concesso in affitto, o mezzadria, colonia o compartecipazione, venga trasferito dietro un corrispettivo costituito non da danaro, ma da altro bene determinato ed infungibile, in considerazione della lettera della norma medesima che non introduce la suddetta limitazione, nonché della sua ratio, da inquadrarsi nell'ambito della complessiva disciplina della prelazione agraria, ove la libertà contrattuale dell'alienante resta comprimibile con esclusivo riferimento alla scelta dell'altro contraente ed ai termini per il pagamento del prezzo. Il ricorso proposto da Capasso Lorenzo deve essere, pertanto, rigettato. Debbono dichiararsi assorbiti, per conseguenza, i ricorsi incidentali condizionati della società Ofantina forestale e dello Zampaglione. La prima, con tre mezzi, ha dedotto, nell'ordine:
a)violazione degli artt. 345 e 360 n. 3 c.p.c. sul rilievo che solo in 2 grado Capasso Lorenzo dedusse che il conferimento del fondo alla soc. Ofantina doveva considerarsi simulato, mascherando una vera e propria vendita, onde la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la detta deduzione, trattandosi di domanda nuova preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e non esaminarla nel merito, anche perché la simulazione presupponeva l'accordo simulatorio con i terzi acquirenti del fondo, sicché la legittimazione passiva alla proposta azione di riscatto sarebbe spettata non alla soc. Ofantina, bensì ai terzi che per acquistare il predio si erano resi cessionari della quota sociale vantata dallo Zampaglione, terzi nei cui confronti si sarebbe dovuto ordinare l'integrazione del contradditorio;
b) omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., sul rilievo che erroneamente la Corte aveva ritenuto che tra i contendenti sussistesse un contratto di affitto per uso pascolo permanente, esercitato da Lorenzo Capasso e dai suoi danti causa dagli anni 1930, stante il contrasto tra le disposizioni dei vari testimoni escussi, onde il giudice del merito avrebbe dovuto precisare il motivo delle sue affermazioni;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 primo comma legge n. 590 del 1965, omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) per aver la Corte del merito, erroneamente ritenuto sussistente il diritto di prelazione sulla base del solo presupposto dell'esistenza di un rapporto di affitto agrario sebbene fosse pacifico in causa che il fondo non era coltivato e che il Capasso si dedicava solo all'allevamento del bestiame.
Zampaglione ha denunciato con il primo mezzo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 legge 11.2.1971 n. 11 e 115 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 stesso codice, per il motivo che erroneamente i giudici del merito avevano riconosciuto a Lorenzo Capasso il diritto di esercitare la prelazione ed il riscatto in quanto riconosciuto titolare di un contratto di pascolo permanente per il quale poteva richiedere la trasformazione in un contratto di affitto agrario, mentre in realtà si trattava di contratto di affitto e di vendita di erbe di durata inferiore ad una anno, riguardante l'utilizzazione stagionale a pascolo di terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo. Inoltre la trasformazione avveniva a richiesta del coltivatore, che non era stata avanzata.
Con il secondo mezzo, nel dedurre violazione dell'art. 345 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 stesso codice, censura l'impugnata sentenza per aver esaminato nel merito l'eccezione di simulazione dell'atto di conferimento societario del terreno, mentre, trattandosi di domanda nuova, avrebbe dovuto rigettarla d'ufficio siccome inammissibile.
Soccorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi principale ed incidentali, proposti rispettivamente da Capasso Lorenzo, nonché dalla s.r.l. Ofantina Forestale in persona del legale rappresentante in carica e da Zampaglione Francesco, avverso la sentenza della Corte di Appello diNapoli in data 15 aprile - 14 giugno 1988;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.
Compensa tra le parti integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile il 19 giugno 1990.