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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6291 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 11 Marzo 1997. Est. Spagna Musso.

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Ratifica - Forma - Compravendita immobiliare - Atto scritto - Necessità - Fattispecie relativa a condotte pretesamente ratificatorie consistenti nell'incasso del prezzo, nella consegna dell'immobile e in comunicazione scritta per l'esecuzione di pratica di condono edilizio.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Rappresentanza della società - Norma attributiva della rappresentanza a ciascuno dei soci - Derogabilità - Rappresentanza congiuntiva - Prevista da clausola iscritta nel registro delle imprese - Stipulazione del contratto da parte di uno solo dei rappresentanti - Conseguenze - Inefficacia e non annullabilità - Ratifica ex art. 1399 cod. civ. - Ammissibilità.


La ratifica del contratto di vendita immobiliare concluso da un soggetto privo di idoneo potere rappresentativo richiede la forma scritta "ad substantiam", poiché l'art. 1399 cod. civ. impone per la ratifica la medesima forma prescritta per il contratto cui essa si riferisce. (Nella specie la S.C., in riferimento a vendita immobiliare compiuta a nome di una società di persone da un solo socio amministratore in violazione di clausola dell'atto costitutivo richiedente una rappresentanza congiuntiva, ha ritenuto giustificata l'esclusione, da parte del giudice di merito, di un valore di ratifica all'incameramento del prezzo e alla consegna dell'immobile, rappresentanti mere operazioni e non negozi giuridici, ma ha annullato la sentenza impugnata per l'omesso esame della eventuale idoneità al fine in questione di una comunicazione scritta agli acquirenti - asseritamente proveniente da un subentrato amministratore unico - inerente allo svolgimento di una pratica di condono edilizio necessaria ai fini della formalizzazione notarile della compravendita). (massima ufficiale)

Nel caso di atto stipulato a nome di una società in nome collettivo da uno solo dei soci amministratori, in violazione della clausola dell'atto costitutivo (regolarmente iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2298, primo comma, cod. civ.), la quale, legittimamente derogando alla disciplina del codice civile attributiva del potere di amministrazione e di rappresentanza a ciascuno dei soci, preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, non è configurabile una mera causa di annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1425 cod. civ. ma, trova applicazione il principio, secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell'interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando inequivocabilmente la volontà di rendere operante nei propri confronti l'atto concluso dal "falsus procurator". (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati::
Dott. Aldo MARCONI - Presidente -
Dott. Renato SANTILLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciatola seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DESIDERI CARLA, SPECA DANIELA, SPECA DAVIDE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato G ANTONINI, difesi dall'avvocato MAURO CALVARESI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CAMERANESI & C COSTR.NI SOC. N.C., in persona del legale rapp.te CAMERANERSI CORRADO; elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato FIORMONTE, difeso dall'avvocato RENATO OLIVIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 344/93 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 30/11/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/96 dal Relatore Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, l'accoglimento p.q.r. del terzo, assorbito il quarto motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 aprile 1989 il Tribunale di Ascoli Piceno accogliendo la domanda proposta da Bernardo Speca, acquirente, e dopo la di lui morte degli eredi Carla Desideri, Daniela e Davide Speca, contro la Pescatore e Cameranesi Costruzioni s.n.c., alienante, ed in giudizio in persona del socio amministratore Antonio Pescatore e che non contestava la validità della stipulazione, accertava l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata, redatta il 23 settembre 1982, di compravendita di un appartamento sito nell'edificio di via Eusino in Porto D'Ascoli, dichiarava altresì quella scrittura, integrata dall'accertamento, titolo valido per la trascrizione della vendita in favore degli attori eredi dell'acquirente.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Cameranesi & C. Costruzioni s.n.c. - già Cameranesi e Pescatore Costruzioni s.n.c., in persona del suo amministratore unico Corrado Cameranesi, chiedendo in riforma della sentenza del tribunale dichiarare ed accertare la non opponibilità della scrittura privata di compravendita immobiliare fra il Pescatore, socio poi personalmente fallito ed estromesso, e la società medesima per essere stato quell'atto di vendita immobiliare sottoscritto da un solo socio amministratore e, ritenuto espressamente dall'art. 8 dell'atto costitutivo della società come di straordinaria amministrazione, che richiedeva la firma dei due soci amministratori, non opponibile alla società medesima: e, pertanto, rigettare la domanda dei Desideri, Speca essendo carente anche una ratifica dell'atto non rinvenibile nella emissione delle fatture relative al pagamento del prezzo già corrisposto ne l'incameramento del prezzo in difetto del requisito dell'art. 1350 c.c. necessario alla validità della ratifica(art. 1399 c.c.).
Gli appellati hanno eccepito la "novità" ex art. 345, I comma, c.p.c. della domanda proposta con l'appello, in subordine, l'infondatezza del gravame essendo, nella carenza di una tempestiva azione di annullamento del contratto compiuto nell'interesse della società da uno solo degli amministratori muniti di rappresentanza congiuntiva, il contratto opponibile alla società medesima;
l'intervenuta prescrizione ex art. 1442 c.c. dell'azione di annullamento ove questa si ravvisasse nella prospettazione dell'appellante; la intervenuta convalida o ratifica del contratto per avervi comunque la società dato esecuzione con la consegna dell'immobile e l'acquisizione del prezzo.
Con sentenza del 30 novembre 1993 la corte di appello di Ancona, accogliendo il gravame, ha rigettato la domanda dei Desideri, Speca che ha condannato a pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Per quel che in questa sede interessa la corte di merito ha osservato: aver la società proposto con l'appello non un'azione ma un'eccezione diretta a paralizzare la domanda e, pertanto, ammissibile in quella sede; essere l'eccezione fondata per non essere infatti opponibile alla società un'atto di straordinaria amministrazione, come tale ritenuta la vendita immobiliare dall'art. 8 dell'atto costitutivo, per quella impegnativa solo se ed in quanto recasse la firma congiunta dei due amministratori; la limitazione era opponibile a terzi ex art. 2298 c.c. in quanto inscritta nel registro delle imprese e, comunque, certamente conosciuta dallo Speca perché "commercialista" della Pescatore e Cameranesi Costruzioni s.n.c.; non vi era stata ratifica del contratto, relativo ad un atto di straordinaria amministrazione da parte della società nella carenza di un necessario atto scritto dell'altro socio amministratore, onde erano irrilevanti il rilascio di fatture quietanzate da parte del Pescatore a nome della società. Motivi della decisione
Esaminando le singole censure esposte nell'atto di impugnazione, con il primo motivo di ricorso i Desideri, Speca - in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. - denunziano la nullità della sentenza in esame conseguente alla violazione del I comma dell'art. 345 c.p.c.. A fronte della esplicita richiesta della società appellante, pur riprodotta nell'epigrafe della sentenza impugnata, di "dichiarare ed accertare che la scrittura privata in data 23 settembre 1982, ripassata tra il Pescatore e Bernardo Speca non è titolo opponibile alla società Cameranesi e C. Costruzioni e pertanto con qualsivoglia altra motivazione respingere la domanda" la corte di merito aveva ritenuto detta difesa come "eccezione" e non come "domanda". Non si sarebbe avveduto quel giudice che con la riferita locuzione, posta nell'atto di gravame e riprodotta nelle conclusioni definitive, l'appellante tendesse a porre nel nulla il contratto ne', pertanto, che quella difesa , in quanto diretta ad un risultato concreto e diverso dal mero rigetto della pretesa avversa, avrebbe dovuto intendersi non come "eccezione" ma come "domanda nuova" posta in appello e, come tale, preclusa ai sensi dell'art. 345 I comma c.p.c.
Senonché l'atto di gravame deve essere interpretato non solo nella sua formulazione letterale ma anche e soprattutto nel suo contenuto e con riguardo alla finalità che la parte intende perseguire. Un siffatto apprezzamento è certamente esclusivo del giudice del merito e, quando risulti adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
Nella specie la corte territoriale ha ritenuto che, nonostante il tenore letterale della richiesta fatta con l'atto di appello, con questo la società sostanzialmente intendesse opporre un fatto impeditivo - sub specie del difetto nel Pescatore del potere di rappresentare la società, pretesa alienante, nel contratto di vendita immobiliare stipulato il 23 settembre 1982 - dell'accoglimento della pretesa avversa: così che, con l'appello, fosse stata posta, non una domanda, ma un'eccezione riconvenzionale, in quanto ampliativa dei termini della controversia, non riconducibile nell'ambito del divieto dello "ius novorum" in quella sede disposto dal I comma dell'art. 345 c.p.c. (nel testo vigente all'epoca della proposizione del gravame, 30 ottobre 1989). Con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità i ricorrenti hanno quindi sollecitato una interpretazione dell'atto di appello, diversa, e loro favorevole, da quella operata dal giudice del merito e della quale questo ha reso adeguata ragione: così sottraendo l'accertamento al sindacato di legittimità richiesto a questa corte. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. - i Desideri, Speca denunziano la violazione o, in subordine la falsa applicazione, degli artt. 1425, 1442 e 1444 c.c.. La corte di merito aveva ritenuto non opponibile alla società il contratto di vendita perché sottoscritto da un solo e non dai due amministratori contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 dell'atto costitutivo.
Non avrebbe considerato quel giudice che essendo stato quel contratto sottoscritto dal Pescatore, quale amministratore della società, a questa sarebbero stati riferibili gli effetti della stipulazione e ciò tanto più che quella non aveva eccepito l'annullabilità del contratto medesimo.
Si sarebbe così discostata la corte di merito dal principio di diritto secondo il quale la rappresentanza congiunta per determinati atti opera, per la sua stessa natura e finalità, nell'interesse dell'ente amministrato e, non difettando il potere amministrativo nell'uno e nell'altro dei designati, trattandosi solo di integrazione del potere stesso, l'atto è suscettibile di convalida - quando l'azione per annullamento si sia prescritta o resti preclusa per comportamenti anche taciti contrastanti con la volontà di avvalersi della causa di invalidità - o di ratifica - - allorché la società faccia formalmente propri gli effetti dell'atto viziato. Non avrebbe così la corte di merito considerato che l'atto compiuto da uno solo degli amministratori muniti di firma congiuntiva fosse riferibile alla società venditrice dato che l'amministratore stipulante non risultava privo della volontà di riferire l'atto alla società medesima.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360, si denunziano i vizi di violazione e, comunque, di falsa applicazione degli artt 1425, 1428, 1442, 1444, 1399 c.c. nonché di omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Non si sarebbe avveduta la corte di appello che in virtù del principio richiamato nella precedente censura l'atto sarebbe annullabile e, pertanto, suscettibile di convalida o di ratifica. Ed in questa premessa il giudice dell'appello:
a) avrebbe omesso ogni esame della dedotta prescrizione dell'azione di annullamento;
b) non avrebbe considerato che il contratto, benché viziato era stato, convalidato con comportamenti contrastanti con la volontà di avvalersi della causa di invalidità ex art. 1444 comma 2 c.c. mediante l'esecuzione del contratto medesimo, consegna dell'immobile, percezione del prezzo e rilascio di fatture quietanzate;
c) non avrebbe considerato che comunque il contratto era stato ratificato dal secondo amministratore, il Cameranesi, del quale mancava la firma nella stipulazione in esame, giacché questo, quale amministratore unico della Cameranesi e C., aveva, con la nota del 1 ottobre 1995 (prodotta in sede di appello) annunziato ai Desideri, Speca l'invio di un tecnico incaricato del perfezionamento della pratica del "condono edilizio" per delle difformità dell'immobile che ostavano alla stipula dell'atto pubblico: così avendo mostrato l'altro amministratore di conoscere la controversia in corso concernente il contratto di vendita immobiliare nonché questo medesimo e manifestato la volontà, non necessariamente esternabile con formule sacramentali, di ratificare la stipulazione;
d) aveva attribuito valore alla conoscenza del difetto di rappresentanza al fatto che lo Speca fosse il commercialista di fiducia della società alienante ma in proposito non si sarebbe avveduto non solo che tale circostanza non potesse certamente essere conosciuta degli eredi ma neppure che l'acquirente fosse a conoscenza della causa di annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1428 c.c. in relazione alla qualità dell'altro contraente atteso che anzi la corresponsione del prezzo la escludeva. Le censure esposte nei due complessi motivi di ricorso esigono, per la loro evidente connessione logica, un esame congiunto all'esito del quale trovano parziale accoglimento.
Le norme che disciplinano le società di persone, non dotate di personalità giuridica, ed in particolare la società in nome collettivo - in cui si inscrive quella resistente, - in virtù delle quali a ciascun socio appartiene di regola l'amministrazione la rappresentanza della società, hanno carattere dispositivo e, pertanto, possono essere derogate.
Ne consegue che, se il contratto sociale nulla dispone, a ciascun socio spetta il potere di amministrazione e quello di rappresentanza sostanziale o processuale; ove invece - come nel caso che occupa la corte con l'art. 8 dell'atto costitutivo della società resistente per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare - il potere di rappresentanza sia attribuito ad alcuni soci congiuntamente, questo non può essere separatamente esercitato da ognuno dei medesimi.
Una siffatta previsione non si traduce in una regola di esercizio del potere rappresentativo ma, di questo, costituisce una limitazione atteso che, implicando la medesima la necessità dell'esercizio congiunto della funzione rappresentativa, nega il potere di rappresentanza all'amministratore che agisca senza la partecipazione dell'altro(in proposito anche cass. n. 12420/95). Ne discende immediatamente che l'atto concluso da solo degli amministratori, esulando le previsioni degli artt. 1425 e segg. c.c. , non è riconducibile alla fattispecie della annullabilità dei contratti ma a quella dell'inefficacia dei negozi che siano stati conclusi dal "falsus procurator"(art. 1398 c.c.): con esclusione in "subiecta materia" del concorrente principio della apparenza, quando, come nella specie, delle limitazioni del potere rappresentativo della società risultanti dall'atto costitutivo(o dalla procura) sia stata data pubblicità nella forma prescritta(art. 2298, I comma, c.c.).
A questi principi si è all'evidenza adeguata la sentenza in esame onde non trovano consenso le censure sub a), b) e d), in parte, relative all'omesso esame della prescrizione dell'azione di annullamento del contratto "de quo"(art. 1442 c.c.), alla sua convalida (art. 1444 c.c.), alla conoscibilità delle cause di annullamento (art. 1428 c.c.): questioni che necessariamente presuppongono la riconduzione della vicenda negoziale alla fattispecie della "annullabilità dei contratti" disciplinata dal capo XII del titolo II del IV libro del vigente codice civile. Neppure trova consenso la censura sub d) prima parte con la quale i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione in punto di ritenuta concreta conoscenza da parte del loro dante causa, Bernardo Speca, della carenza del potere del solo Pescatore a stipulare la vendita immobiliare in nome e per conto della società.
La questione dell'opponibilità della carenza di detto potere è stata positivamente risolta dalla corte di merito che ne ha affidato la motivazione a due distinte rationes: della conoscenza presunta "juris et de jure" delle limitazioni dei poteri rappresentativi risultanti dall'atto costitutivo della società conseguente alla pubblicità in concreto fattane nelle forme prescritte dall'art. 2298 I comma, secondo inciso, prima ipotesi, c.c.; della concreta conoscenza - per il caso, nella specie estraneo, della mancanza di pubblicità - della limitazione necessariamente avuta dallo Speca a causa della prestazione della sua opera professionale di collaborazione esterna, di "commercialista" della società. Non essendo oggetto di impugnazione la prima ed esaustiva ratio, la censura, relativa alla seconda, è irrilevante nella considerazione che la sua eventuale fondatezza non potrebbe determinare l'annullamento della sentenza in esame.
La riconducibilità dell'assoggettamento della società al vincolo della stipulazione del 23 aprile 1982 è stata ineccepibilmente riferita dalla corte di merito alla sola ipotesi della sua successiva ratifica(art. 1399 c.c.).
Autorevole dottrina e la giurisprudenza di questa Corte (fra le molteplici pronunzie, nn. 2801/72, 1826/73, 688/83) considerano il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo come negozio perfetto ma privo di efficacia, la quale può essere recuperata nella sola eventualità (condicio juris) che il "dominus" apparente manifesti inequivocabilmente (atto negoziale unilaterale recettizio) di rendere per se operante il negozio concluso dal "falsus procurator".
In particolare, il primo comma dell'art. 1399 c.c., quanto alla forma della ratifica, impone quella medesima prescritta ( artt. 1350, 1351 c.c. ed altre disposizioni particolari) per il contratto i cui effetti si intendono recuperare.
Ne consegue che quando per questo, come nella specie di compravendita immobiliare, di contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile(art. 1350 n. 1 c.c.), sia essenziale(ad substantiam) la forma scritta, questa stessa deve rivestire la manifestazione della volontà di ratifica.
La questione risolutiva della controversia, della avvenuta ratifica da parte della società del contratto di compravendita immobiliare rappresentato dalla scrittura privata redatta il 23 settembre 1982 da Bernardo Speca quale acquirente - dante causa dei ricorrenti - e da Antonio Pastore - falsus procurator della società alienante - quindi della successiva assunzione del vincolo negoziale, non è stata oggetto di un compiuto esame della corte di merito. La pronunzia per un verso è corretta in punto di diniego del valore di ratifica all'incameramento da parte della società del prezzo della vendita ed alla consegna dell'immobile - in quanto mere "operazioni" e non negozi giuridici nel cui ambito si inscrive la ratifica -, all'emissione della relativa quietanza ed alle difese scritte in prime cure - perché rispettivamente rilasciate e svolte dal solo Pescatore privo del potere di compiere atti vincolanti per la società connessi alla vendita immobiliare essendo detto potere congiuntamente attribuito ad altro amministratore (il Cameranesi) dall'art. 8 dell'atto costitutivo della società.
Per altro verso, la pronunzia medesima è carente in ragione dell'omessa, ma necessaria, disamina della nota del 1 ottobre 1985 proveniente dalla società e diretta agli eredi dello Speca (che l'hanno prodotta in appello) al fine di attribuire o negare alla stessa il valore di una ratifica della stipulazione del 23 settembre 1982, quanto al suo contenuto di manifestazione delle volontà di acquisirne gli effetti: affermato e negato rispettivamente dai ricorrenti e dalla società resistente.
Questa considerazione induce alla cassazione della sentenza in esame con rinvio ad altro giudice che si indica nella corte di appello di Perugia.
Questa, pronunciando sul gravame della Cameranesi Costruzioni s.n.c., a seguito di un compiuto esame della nota del 1 ottobre 1985, anche sotto il profilo dell'essere il suo autore (l'altro amministratore al quale competeva il potere congiunto di rappresentanza della società verificherà se con le sue redazione e comunicazione sia attribuibile alla società medesima la manifestazione di una non equivoca volontà di rendere per sè operanti gli effetti della stipulazione del 23 settembre 1982 ed, all'esito, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Alla pronunzia consegue l'assorbimento del quarto motivo del ricorso che investe il dipendente, e quindi travolto, regolamento delle spese dei due gradi del giudizio.
p. q. m.
la Corte
accoglie il ricorso per quanto di ragione ed in relazione cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla corte d'appello di Perugia.
Roma, il 17 ottobre 1996.