Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6299 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 1963, n. 1113. Est. Jannuzzi.


Società - Società di persone fisiche - Amministratori - In genere - Nomina di un amministratore giudiziario - Conservazione, da parte dei soci, del potere.



Come la nomina di un amministratore giudiziario di una societa di capitali, a norma dell'art 2409 cod civ, non elimina l'attivita di altri organi sociali, ed in particolare dell'assemblea la quale conserva gli ordinari poteri normativi di organizzazione e di gestione, che non siano incompatibili con i provvedimenti adottati dall'autorita giudiziaria e con l'Esercizio dei poteri demandati all'amministratore, cosi la nomina dell'amministratore giudiziario di una societa di persone, ai sensi dell'art 1105 cod civ, non priva i soci del potere di compiere, d'accordo tra loro, un qualsiasi atto di gestione degli affari sociali. (massima ufficiale)