Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6314 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 1995, n. 4454. Est. Rovelli.


Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Partecipazione agli utili - In genere - Amministratore - Formazione del rendiconto annuale - Accantonamento di utili per fronteggiare un possibile debito risarcitorio - Legittimità.



A norma dell'art. 2262 cod. civ., nella società di persone, il singolo socio ha diritto alla immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio, dopo l'approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, in cui l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili (art. 2433 cod. civ.). Tuttavia, anche nella società di persone, il socio ha diritto alla percezione degli utili solo se effettivamente conseguiti (art. 2303 cod. civ.), con la conseguenza che è legittimo il comportamento dell'amministratore di una società in accomandita semplice, che, nella formazione del rendiconto annuale, uniformandosi a quanto previsto nella formazione del bilancio delle s.p.a., procede ad un accantonamento prudenziale di un importo a fronte della concreta possibilità dell'insorgere di un debito risarcitorio della società, a causa della chiamata in garanzia della stessa per pretesi vizi di una fornitura. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
" Luigi ROVELLI Rel. Consigliere
" M. Rosario MORELLI "
" Giulio GRAZIADEI "
" Mario CICALA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
DE FRANCESCO FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma V.le delle Milizie 19 c-o l'avv. Ornella Manfredini, rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Scarabelli giusta delega a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
MINADEK SAS di RONCHI ANNUNZIATA e C., in persona dell'acc.ria RONCHI ANNUNZIATA;
Intimata
e sul secondo ricorso 1255-93 proposto
da:
MINADEK SAS di ANNUNZIATA RONCHI e C., in persona dell'acc.ria Annunziata Ronchi ved. Minazzi, elettivamente domiciliata in Roma Via Pierluigi da Palestrina 63 c-o l'avv. Mario Contaldi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Franco Modesti giusta delega a margine del c-ricorso e ricorso incidentale;
Controric. e ric. incid.
contro
DE FRANCESCO FRANCO, elettivamente domiciliato e rapp.to;
COME SOPRA
Controricorrente
avverso la sentenza 354-92 della Corte di Appello di Milano dep. il 21.2.92;
sono presenti per il ric. l'avv. F. Scarabelli;
Il Cons. Dr. Rovelli svolge la relazione;
la difesa del ric. chiede l'accoglimento del ricorso;
Il P.M. Dr. Lupi conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 4.2.88, il Presidente del Tribunale di Varese ingiungeva alla s.a.s. Minadek in persona della socia accomandataria il pagamento in favore del socio accomandante De Francesco Franco dell'importo di L. 193.917.059 oltre interessi e rivalutazione, quale quota a quest'ultimo spettante degli utili conseguiti dalla società nell'esercizio chiuso al 31.12.86.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la s.a.s. Minadek ed il Tribunale revocava il medesimo condannando la s.a.s. Minadek al pagamento in favore del De Francesco dell'importo di L. 41.917.056, oltre interessi e rivalutazione.
Considerava il Tribunale: a) che la meta dell'importo di L. 120.000.000 che, secondo l'opposto figuravano quali utili dell'esercizio chiuso al 1986 ed erano stati accantonati in quanto destinati al rinnovo degli impianti, era in realtà fondo costituito con gli utili dell'esercizio 1985 per la cui distribuzione già pendeva causa dinnanzi alla Corte di Appello di Milano; b) che l'importo di L. 200.000.000 era stato legittimamente destinato al fondo rischi in relazione ad una causa promossa contro la società:
ciò in quanto l'art. 2262 c.c. era stato derogato dal patto espresso contenuto nelle clausole 6 e 7 del contratto sociale che prevedevano la possibilità per l'accomandatario di compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili e stabilivano che "l'amministrazione e la legale rappresentanza spettano al socio accomandatario senza limitazione alcuna", riconoscendo in tal modo un'ampiezza di poteri che non poteva non ricomprendere anche quello di costituire riserve monetarie anche oltre la riserva annuale obbligatoria del 5% degli utili.
A seguito di appello proposto dal De Francesco, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza suddetta, con diversa motivazione. In particolare la Corte di appello ribadiva, per quanto concernente la somma di L. 120.000.000, quanto già affermato dal Giudice di I grado. In ordine alla somma di L. 200.000.000, riteneva che, pur non potendosi ravvisare nello statuto della s.a.s. Minadek una deroga alla immediata distribuzione degli utili di cui all'art. 2262 c.c. (le clausole VI e VII erano generiche e pleonastiche, ne poteva utilizzarsi per la fattispecie in questione l'art. IX), ciononostante l'accantonamento de quo trova giustificazione nei principi generali in tema di bilancio e di determinazione degli utili. Sul punto la Corte di appello osservava: a) non poteva alla luce dei principi di verità e prudenza stabiliti dal codice civile per le società per azioni (art. 2423 e segg.), applicabili alle società di persone ex art. 2217, 2 c., c.c., attribuirsi all'importo oggetto dell'accantonamento in questione il carattere di utile, ossia di effettiva eccedenza dei ricavi sui costi; b) correttamente l'amministratore aveva proceduto, in conformità dei suddetti principi all'accantonamento in questione non appena si era profilata la possibilità concreta del sorgere di un debito risarcitorio della Minadek in relazione a vizi di una fornitura; c) non può disconoscersi all'amministratore un potere discrezionale (sia pure sindacabile) in sede di determinazione degli utili e d'altro canto l'appellante non aveva dimostrato che la previsione dell'amministratore fosse arbitraria; d) il riferimento dell'appellante all'accantonamento avvenuto nei diversi anni del 5% ex art. IX, quale idoneo a coprire il rischio in questione era infondato in quanto tale accantonamento statuario, destinato a riserva, aveva scopo diverso e cioè di autofinanziamento per investimenti della società. In conclusione: non poteva parlarsi di utili se non dopo effettuati gli accantonamenti alla luce dei citati principi e pertanto non risultava violato il diritto alla immediata divisione degli utili di cui all'art. 2262 c.c..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il De Francesco in base a due motivi; la controparte ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale in base al un motivo; il De Francesco ha resistito quindi a quest'ultimo con controricorso ex art. 371, 4 c. c.p.c. - Memoriae intrimque. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce violazione degli artt. 2217, 2262, 2252, 1321 e 2303 c.p.c.; falsa applicazione alla società in accomandita semplice dei principi propri della società di capitale, in particolare degli artt. 2428, 2433 e 2435. Il ricorrente rileva che la Corte territoriale si è contraddetta nell'affermare, da un lato, il diritto del socio della società di persone - di natura protocapitalista - alla divisione degli utili, dall'altro che i criteri stabiliti in materia di redazione del bilancio e dal conto profitti e perdite per la società di persone sono applicabili, per il loro carattere generale ed ex art. 2217 alle società di persone, e in particolare alla società in accomandita semplice, in cui l'accomandante non partecipa all'approvazione del bilancio. Si assume che il rinvio dell'art. 2217 ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni è stabilito per le valutazioni e non per la distribuzione delle varie poste nell'attivo e nel passivo; che tale rinvio non puo legittimare un accomandatario alla creazione di una vera e propria riserva, e che solo con un accordo unanime dei soci può derogarsi al principio che identifica l'utile nella effettiva eccedenza dei ricavi sui costi. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, del travisamento del concetto giuridico di "riserva" e della violazione dell'art. 2740 c.c.; dell'omesso esame di punti decisivi della sentenza. In particolare, rileva che egli aveva dedotto l'esistenza di una riserva disponibile costituita dall'accantonamento statutario del 5% degli utili, tale da escludere l'esigenza di accantonamenti ulteriori. L'affermazione che la riserva statuaria ha differente funzione, quale quella di autofinanziamento, non tiene conto di ciò che qualsiasi accantonamento di utili accresce il patrimonio che è la vera garanzia dei creditori, e che l'art. IX del contratto sociale non pone alcun vincolo nell'impiego della riserva.
Con il ricorso incidentale, deducendosi violazione degli artt. 1362, 1363, 2262 c.c. e vizio di motivazione, si lamenta la mancata percezione, da parte della Corte di merito, dalla presenza, in statuto, di un "patto contrario" al disposto dell'art. 2262, patto che facoltasse l'amministratore a non distribuire parte degli utili. Il primo motivo del ricorso principale non appare fondato e deve essere respinto.
Ed invero la Corte di merito ha espressamente enunciato e fatto applicazione del principio, per cui, nella società di persone, a norma dell'art. 2262 (applicabile alla accomandita semplice in forza del duplice richiamo di cui all'art. 2215 e 2293) il singolo socio ha diritto alla immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio dopo l'approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nella società di capitale, nelle quali "l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili" (art. 2433 c.c.). Ha però rilevato come non può parlarsi di utili realmente conseguiti (art. 2303) se questi non risultano dal rendiconto; come, in tale sede, ed in relazione alla posta in contestazione, del tutto correttamente l'amministratore - a fronte della concreta possibilità dell'insorgere di un debito risarcitorio in conseguenza della avvenuta chiamata in garanzia della società Minadek in relazione alla contestazione di vizi in una fornitura - ha provveduto al prudenziale accantonamento (per una cifra, del resto, molto inferiore a quello oggetto della domanda risarcitoria), dell'importo, in applicazione dei principi di verità e prudenza nelle valutazioni delle poste in bilancio.
Tale iter argomentativo non incorre nei denunziati errori di diritto.
Occorre considerare che l'utile di esercizio non è tanto un'entità aritmetica che promana dalla differenza tra entrate e uscite di un determinato periodo temporale, ma un'entità sostanziale che emerge attraverso il rendiconto redatto a mente dall'art. 2262 c.c.. Il primo significato corrisponde alla nozione di rendiconto che si ricava dall'art. 2261 c.c., che pare richiedere il prospetto numerico delle entrate e della uscite effettivamente verificatesi, "quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti". La seconda, nozione, che implica il rapporto con la situazione patrimoniale precedente, e l'indicazione delle variazioni globali intervenute nella consistenza di un patrimonio, e che comporta l'osservanza di precisi criteri ed è espressione di certe valutazioni, è quella che emerge dall'art. 2262. Dovendosi certamente ritenere applicabile alla società di persone la regola sancita (perfino) per l'impresa individuale dall'art. 2217 2 comma, secondo cui "nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per il bilanci delle società per azioni in quanto applicabili". Certo, nelle società di capitali l'art. 2433 legittima la maggioranza assembleare a deliberare anche sulla distribuzione degli utili risultanti da bilancio approvato - ai soci, laddove nelle società di persone l'esigibilità degli utili (salvo patto contrario) è subordinata alla sola approvazione del rendiconto. Ma quest'ultima situazione contabile equivale, quanto ad alcuni fondamentali criteri di valutazione, a quella di un bilancio, che altro non è che la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società, al termine di un anno di attività. Questa Corte (V. Cass. 6.2.1965 n. 187) ha affermato, in linea generale, la legittimità del comportamento degli amministratori di società a base personale che, nella formazione del rendiconto annuale, "ritengono di doversi uniformare a quanto viene praticato nelle societa per azioni e procedano al calcolo e alla prededuzione della quota di ammortamento della attività sociale". Ma in ogni caso, il principio di "verità" e quello di prudenza nella valutazione costituiscono criteri cui doverosamente si uniforma l'amministratore di società di persone, nel momento della valutazione delle poste, soprattutto al fine di evitare sopravalutazione del patrimonio sociale, in danno dei creditori e dei terzi (oltre che degli stessi soci). Questa esigenza di prudenziale valutazione, diretta a far sì che oggetto di riparto siano soltanto "utili realmente conseguiti" e particolarmente presente in materia di societa in accomandita, in cui l'articolo 2321 esonera espressamente i soci accomandanti dall'obbligo di restituire utili riscossi in buona fede e in base a bilanci regolarmente approvati". Nè l'accertamento dell'esistenza di utili poteva considerarsi definitivamente avvenuto con la sentenza di primo grado, tenuto conto che l'efficacia di giudicato (esterno) è limitata alla sola decisione finale; e che il giudicato interno copre bensì anche l'antecedente logico della decisione; ma nella specie, questa era di rigetto della domanda del socio, in base ad una premessa (quella dell'esistenza di un patto contrario alla regola di cui all'art. 2262 C.C.) che consentiva quella decisione a prescindere dall'esistenza o meno di utili.
Anche il secondo motivo appare destituito di fondamento. Correttamente, infatti, il giudice di merito ha rilevato che l'esistenza di una riserva statuaria non è sufficiente a far considerare arbitraria la valutazione dell'amministratore circa la necessità di procedere ad accantonamento per coprire il rischio di emersione della situazione debitoria in contenzioso. La funzione della riserva statutaria - a meno che si dimostri che la sua funzione specifica è quella di coprire quel determinato rischio di emersione di debiti, in relazione a soggetti in contestazione -, è diversa ed è stata individuata dal giudice di merito in quella di autofinanziamento per investimenti da parte della società. È certamente esatto che le riserve fanno parte del patrimonio, e che quest'ultimo costituisce oggetto della garanzia verso i creditori (ex art. 2740 C.C.). L'esistenza di una riserva statutaria, di per sè, non incide sull'obbligo dell'amministratore, di redigere il bilancio in base a criteri di verità e prudenziali.
Il ricorso incidentale resta assorbito.
Alla reiezione del ricorso consegue la condanna alle spese della soccombente parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente alle spese in L. 315.000, oltre L. 3.500.000 per onorari di avvocato.
Roma lì 7.12.1994.