Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6322 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 12 Maggio 1999, n. 4725. Est. Mazzarella.


Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del socio - Società di persone - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Condizioni.



Nella società di persone che non siano enti giuridici distinti dai singoli soci, un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed ad uno dei soci (che, assumendo la veste di dipendente, non perde i diritti connessi alla predetta qualità), è configurabile, in via eccezionale, nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio, e sempre che la predetta prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere
Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
LAMBERTI ALFREDO
rapp.to e difeso dagli avv.ti Nunzio Rizzo e Mario Amato, con i quali elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Flaminia Della Chiesa D'Isasca, in Roma, piazza del Paradiso, n. 55, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
LAMBERTI GIULIA
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Spagnuolo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via della Balduina, n. 66, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e nei confronti di
LAMBERTI UGO
- intimato -
e da
LAMBERTI UGO
rapp.to e difeso dagli avv.ti Mario Amato e Modestino Acone, con i quali elett.te domicilia in Roma, via Buccari, n. 03, presso Maria Teresa Acone, come da procura segnata a margine del ricorso, - ricorrente incidentale -
contro
LAMBERTI GIULIA
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Spagnuolo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via della Balduina, n. 66, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e nei confronti di
LAMBERTI ALFREDO
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 01238/97 del 15.04/26.05.1997, notificata il 14 giugno 1997, R.G. n. 0099/94. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.10.1998 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito gli avv.ti Modostino Acone per Lamberti Ugo, e, in virtù di delega dell'avv. Nunzio Rizzo, per Lamberti Alfredo, e Giuseppe Spagnuolo per Lamberti Giulia.
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di entrambi i ricorsi, e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22 dicembre 1987 Giulia Lamberti chiedeva al Pretore di Salerno la condanna di Ugo e Alfredo Lamberti al pagamento delle differenze retributive per l'attività di commessa espletata alle dipendenze di questi ultimi per il periodo giugno 1982 - dicembre 1987.
Il Pretore, previa ripetuta sospensione del giudizio fino all'esito di analoga vertenza promossa dalla stessa Lamberti Giulia contro i medesimi convenuti per il pregresso periodo 1970-1981, con sentenza del 27 ottobre 1993, rigettava la domanda.
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 26 maggio 1997, in riforma della decisione appellata, accoglieva la domanda e condannava gli appellati al pagamento, nei limiti delle rispettive quote (25% per Lamberti Alfredo e 50% per Lamberti Ugo, rimanendo a carico della stessa Lamberti Giulia il residuo 25%, e, in ogni caso salvi gli effetti di cui all'art. 2267 c.c., in favore dell'appellante ed originaria ricorrente, della somma di lire 55.161.288, oltre interessi e rivalutazione monetaria; spese del grado per metà compensate e per metà a carico degli appellati.
Osservava il Tribunale: non sussiste il giudicato formatosi sul periodo precedente a quello oggetto dell'attuale giudizio con la sentenza di questa Corte in data 03 novembre 1972, n. 4035/93;
trattasi invero di fatti relativi a periodi cronologicamente diversi, per i quali l'accertamento dei fatti, ancorché su analoghe vicende e medesimi documenti, per l'uno non esclude un diverso accertamento per l'altro; Lamberti Ugo e Alfredo non avevano impugnato la sentenza pretorile in ordine alla negata sussistenza del giudicato; importanti elementi documentali, ove combinati con ulteriori accertamenti agli atti, pur se limitati, ma non necessariamente, a quelli acquisiti nel giudizio in corso, deponevano per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in qualità di commessa della Lamberti Giulia con la ditta commerciale facente capo ad essa stessa (25%), allo zio Lamberti Ugo (50%) e al fratello Lamberti Alfredo (25%), il primo e il terzo quali eredi dell'originario socio e padre Lamberti Pietro;
importante a tal fine era la pacifica circostanza della erogazione di somma fissa mensile di lire duecentomila, detratte poi dalle richieste azionate, e che i convenuti imputavano a ripartizione di utili; in proposito non risultava la detta ripartizione anche per gli altri soci, gli utili per alcuni anni erano finanche insussistenti, la somma era stata percepita mensilmente dalla Lamberti Giulia anche prima della morte del padre e quindi in periodo antecedente all'assunzione della qualità di socia; il potere direttivo risulta esercitato dal socio di maggioranza (Lamberti Ugo), senza che la pacifica circostanza della malattia infartuale, che lo aveva colpito nel 1981, avesse decisiva rilevanza in senso contrario, tenuto conto che dal complesso istruttorio agli atti risultava una continuità del citato potere; le vicende del rapporto non erano affatto mutate nel periodo di custodia giudiziaria.
Ricorrono per cassazione Ugo e Alfredo Lamberti con distinti ricorsi, percorrendo entrambi le linee di due motivi di censura. Resiste con controricorso Lamberti Giulia.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza in epigrafe del Tribunale di Salerno.
Con il primo motivo di ricorso Lamberti Ugo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la decisione pretorile sul giudicato non poteva essere appellata dal Lamberti Ugo perché vittorioso in primo grado, e la stessa Lamberti Giulia aveva chiesto l'utilizzazione di atti e prove del primo giudizio, denunziando, pertanto, che nessuna novità era intervenuta nelle vicende del rapporto per il periodo successivo;
l'efficacia di cosa giudicata copre con la pronunzia finale gli accertamenti che si presentino come necessaria premessa o presupposto logico necessario della decisione; il Tribunale ha disatteso l'eccezione di giudicato nonostante l'assenza di un fatto nuovo, e finanche in presenza di affermata immutabilità della situazione di fatto, essendo quest'ultima espressamente denunziata come inalterata dalla stessa ricorrente; la sentenza impugnata non spiega neanche le ragioni del radicale mutamento della decisione in rapporto a quella del periodo immediatamente pregresso.
Con il primo motivo di ricorso Lamberti Alfredo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Lamberto Alfredo non aveva possibilità di impugnazione, e quindi anche contro la tesi pretorile sulla eccezione di giudicato, essendo risultato vincitore nella decisione di primo grado; il giudicato estende i suoi effetti a tutte le situazioni, anche implicite, e a tutti gli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile alla decisione; la sentenza omette di motivare chiaramente la opposta precedente decisione nonostante l'esame delle medesime circostanze di fatto.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto propongono la medesima questione di diritto, sono infondati.
Premessa, invero, l'assoluta irrilevanza della omessa specifica impugnazione della sentenza pretorile in punto insussistenza del giudicato da parte degli odierni ricorrenti, a ciò non abilitati perché completamente vittoriosi in quel grado del giudizio, questa Corte, recentemente, (Cass. SS.UU. 07.11.1997, n. 10933), in thema, ha affermato, ribadendo precedenti statuizioni, il principio (nella diversa materia delle obbligazioni contributive in favore dell'Inps) che "il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo presuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue, a sua volta, che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia, configurandosi quindi una tale decisione, per questo aspetto, quale meramente interpretativa della astratta volontà di legge e non, come è invece coessenziale al giudicato, come affermazione della volontà di legge nel caso concreto". Tale principio, che è pienamente condiviso da questo Collegio, appare ben più pregnante nel caso di specie, ove solo si rilevi (conferma a posteriori) che il giudice di appello nel presente giudizio, nel pervenire ad opposta conclusione dalla precedente statuizione - in rapporto alla quale non ben si comprende l'asserito obbligo di specifica motivazione sul costruendo contrasto - ha pur tenuto conto dei diversi elementi, a suo dire, significativi del nuovo assunto, in parte, già sussistenti, ma non esaminati affatto dal giudice del precedente giudizio, e in parte desunti dal nuovo complesso istruttorio, "formatosi nella pienezza del contraddittorio", al suo esame, ed alcuni di essi riferibili al diverso periodo in discussione (la continuata corresponsione di una somma mensile fissa alla appellante, l'esercizio dell'affermato potere direttivo del Lamberti Ugo nel periodo successivo alla malattia infartuale, le denunzie dei redditi del 1983, e quant'altro richiamato in sentenza e riferibile ad epoca successiva al 1982). Val quanto dire che la pur introdotta immutabilità della situazione, espressamente denunziata come inalterata, in realtà, oltre che riconducibile al periodo successivo a quello della precedente statuizione passata in giudicato, è anche riferibile ad elementi, valutati dal giudice e assunti a supporto della decisione, trascurati nella prima vertenza, o finanche successivi al periodo ad essa interessato.
Con il secondo motivo di ricorso Lamberti Ugo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e segg., 2257, 2291, 2697 e 2735 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la stessa eccezionalità del rapporto di subordinazione tra il socio e la società a carattere personale impone la prova rigorosa dell'assunto, con particolare riferimento alla soggezione della Lamberti Giulia alle disposizioni e direttive del Lamberti Ugo; la sentenza in proposito si affida a circostanze irrilevanti o finanche di smentita; l'erogazione della somma fissa mensile prima della morte di Lamberti Pietro costituiva un compenso per la collaborazione al padre affectionis vel benevolentiae causa, e successivamente compenso per la collaborazione della gestione collettiva dell'impresa, che non è inconciliabile con la natura non dipendente dell'attività; la rappresentanza e/o amministrazione della società riconosciuta a Lamberti Ugo in sede di condanna di esso quale imprenditore è estranea e irrilevante ai fini del potere gerarchico esercitato sulla socia Lamberti Giulia, e non conferma affatto l'esercizio del potere di controllo da casa a seguito dell'infarto; la dichiarazione di Lamberti Giulia del novembre 1983 all'Ufficio Annona assume valore di confessione stragiudiziale, per nulla contrastata dalle deduzioni argomentative apparenti; il sequestro giudiziario concesso ad Ugo e Alfredo Lamberti nella divisione ereditaria aveva lo scopo di comprimere il comportamento padronale della Lamberti Giulia che non dava "conto della gestione, ponendo in atto comportamenti diretti ad estromettere (gli altri soci) dall'azienda", e quindi dimostrava esattamente l'opposto dello svolgimento in guisa subordinata del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso Lamberti Alfredo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2257, 2291, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la erogazione di un compenso fisso mensile era irrilevante perché facilmente ascrivibile ad utili, cosi come era irrilevante la presenza o meno di Lamberti Ugo nell'esercizio senza la contemporanea sussistenza di quella che il detto Lamberti impartisse disposizioni e direttive alla Lamberti Giulia; Ugo e Giulia Lamberti erano soci ed avevano conseguentemente titolo a trattenersi in azienda e a svolgere un'attività, donde il salto logico nella consequenziale incidenza di detta circostanza sulla decisione conclusiva; nulla si riferisce nella sentenza alla posizione di Lamberti Alfredo, mai presente nell'esercizio; i criteri distintivi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, come dettati via via nell'ampia casistica della S.C., fra i quali la recente rivalutazione della volontà negoziale delle parti, non risultano correttamente analizzati nella motivazione della sentenza impugnata.
I due motivi, anch'essi da trattarsi congiuntamente per connessione e quasi totale sovrapposizione, sono, invece, fondati e vanno accolti.
Va premesso il principio generale, e comunque neanche contestato, secondo cui "nelle società di persone, che non siano enti giuridici distinti dai singoli soci, un rapporto di lavoro subordinato fra la società ed uno dei soci (che, assumendo la veste di dipendente, non perde peraltro i diritti connessi alla qualità di socio) è configurabile, in via eccezionale, nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio, munito di supremazia, e sempre che la suddetta prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale" (Cass. 03.04.1994, n. 03650, confermativa di Cass. 16.12.1986, n. 07573, e Cass. 09.06.1983, n. 03948), e che, proprio l'eccezionalità della configurazione in questione, esige una prova rigorosa della sottoposizione del lavoratore "al controllo gerarchico di un altro socio".
Orbene, la sentenza impugnata, non può essere assolta dalla censura contro di essa proposta, in questa sede, in punto riconoscimento dell'affermata subordinazione della Lamberti Giulia al socio (di maggioranza) Lamberti Ugo, con la estensione delle conseguenze anche all'altro socio (di minoranza) Lamberti Alfredo, che la sentenza dimostra di conoscere solo nella fase della condanna pro quota.
Una prima carenza quanto mai rilevante ai fini di una netta distinzione fra attività di natura subordinata (eccezionale) ed un certo interessamento (normale) alla gestione dell'esercizio riconnesso alla sola posizione di socio si rinviene nella omessa individuazione della concreta attività svolta dalla Lamberti Giulia nell'ambito dell'esercizio, che si identifica solo nella (mera petizione di principio) della qualifica che si assume da essa rivestita, una prima volta, di commessa e, una seconda, di capocommessa, quest'ultima, fra l'altro, finanche sospetta per una possibile (anche se remota) confusione dell'attività, al limite, se superficialmente valutata, tra potere gestionale e attività subordinata. Una tale carenza non può non inficiare, in toto e con evidenti risvolti, come si vedrà, sulle altre argomentazioni, l'intera motivazione sottesa alla configurazione della natura subordinata dell'attività svolta dalla Lamberti, nella misura in cui si parte da un dato certo, quello, peraltro contraddittorio, della qualifica, che assume per dimostrata una posizione lavorativa già appartenente alla connotazione subordinata del rapporto, che invece è tutta da dimostrare.
Ma c'è di più. Le due argomentazioni utilizzate dal giudice di appello, a ben vedere, non sono, neanche in via normale, idonee alla conclusiva configurazione del rivendicato rapporto subordinato. Assume primieramente il giudice di appello l'essenzialità delle modalità di percepimento (fissità e continuità) delle duecentomila lire mensili da parte della Lamberti, somma della quale esclude decisamente la opposta imputazione ad utili per la quota sociale dell'attività commerciale. Sul punto sembra proprio già, evidentemente, incidere la immotivata premessa dell'attività di commessa o di capocommessa, impedendo la valutazione di elementi sui quali eventualmente fondare una diversa ipotesi: fra i tanti, l'attribuzione della somma già nel periodo antecedente al decesso del padre (a seguito del quale la ripartizione fra i germani Ugo e Giulia del 50% per cento della quota ereditata), e cioè in epoca in cui l'attività della Lamberti era pacificamente fornita (vedi i termini temporali della prospettazione delle domande) affectionis vel benevontiae causa, e quindi con immotivato mutamento del titolo di erogazione; il mancato adeguamento negli anni (tanti) della medesima somma; il silenzio assoluto sul momento di manifestazione (anche con comportamenti concreti) della volontà negoziale e sulla opposta imputazione dell'erogazione a titolo di compenso per l'attività gestionale o comunque per un controllo diretto e continuativo di essa, l'una e l'altro che si assumono supportati dalla documentazione esaminata. Per contro, si argomenta sulla imputazione al Lamberti Ugo, socio di maggioranza, non solo di un potere gestionale dell'attività commerciale, ma anche di una puntuale e continuativa emanazione di direttive specifiche alla Lamberti, senza che di esse vi fosse traccia nella motivazione della sentenza, e ciò evidentemente sul presupposto che esse non potevano che riguardare l'attività della ricorrente, come si è detto, solo assiomaticamente premessa, di commessa o capocommessa. Ed allora, non solo non risulta evidenziata l'attività in concreto svolta dalla Lamberti Giulia, ma, e corrispondentemente, non risultano neanche, in quali termini, o direzioni, o scopi, fossero state emanate le pretese direttive sull'attività lavorativa di essa da parte dello zio Ugo, e, se esse appartenevano anche all'area della organizzazione, e via via della direzione e del controllo dell'attività della lavoratrice, con l'esercizio pieno del potere gerarchico e disciplinare. Gli elementi di supporto della posizione datoriale del Lamberti Ugo in rapporto alla nipote sono individuati dal giudice di appello in una "inevitabile" sottomissione del socio di minoranza a quello di maggioranza (50% per Ugo, e 25% ciascuno per Giulia e Alfredo), nella "probabilità" che le medesime direttive fossero impartite da casa nel periodo di malattia, tanto che nel medesimo periodo il Lamberti Ugo era stato condannato per "reato commesso da imprenditore" e continuava a "definirsi amministratore della s.d.f. ed a firmare la relativa dichiarazione dei redditi" e assegni di conto corrente, e infine nelle relazioni di esso con le banche e con il commercialista. Da tali elementi, che pur appartengono evidentemente all'area della mera gestione, o rappresentanza o amministrazione dell'attività commerciale, la sentenza impugnata immotivatamente perviene alla riconducibilità al Lamberti Ugo di quei poteri (anche) organizzativi e direttivi dell'attività della Lamberti Giulia, e disciplinari nei suoi confronti, essenziali alla natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Deve rilevarsi, in conclusione, che il giudice di appello non ha fornito adeguati elementi per la decisione sulla natura subordinata dell'attività della ricorrente in luogo di un possibile (generale o particolare) impegno gestionale riconducibile alla titolarità di una quota sociale, nonché per la stessa configurazione del potere direttivo del Lamberti Ugo - e non anche del Lamberti Alfredo, la cui estraneità sul punto sembra pacifica - in rapporto ad un (logicamente giustificabile) impegno gestionale ad esso riconnesso per la sua posizione di socio di maggioranza: il che, oltre a, evidentemente e contraddittoriamente, confliggere con la (pur premessa) eccezionalità della configurazione del rapporto di lavoro subordinato del socio, dalla quale scaturisce la necessità di un accertamento decisamente rigoroso, cui sono estranee deduzioni e presunzioni di sorta, impedisce anche, ovviamente, il controllo in questa sede della logicità e razionalità delle argomentazioni sottese alla decisione impugnata.
I ricorsi, pertanto, vanno accolti per quanto di ragione, la sentenza va cassata, e rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nel Tribunale di Nocera Inferiore, che provvederà, nei limiti sopra indicati, al riesame nel merito della causa e alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M.
la C O R T E riunisce i ricorsi, e li accoglie per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999