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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6343 - pubb. 09/08/2011.

Clausola di retribuzione per sconfinamento e applicazione all'intero saldo debitore


ABF di Roma, 07 Febbraio 2011, n. 267. Est. Capponi.

Oneri economici – Retribuzione per sconfinamento – Applicata sull’intero saldo debitore per tutta la durata dello scoperto – Causa concreta – Assenza – Nullità.


Per quanto sia prevista dal contratto, non è valida la clausola di retribuzione per sconfinamento che, raffigurando un’ampia forbice tra tasso entro fido e tasso extra fido, pretenda di applicarsi all’intero saldo debitore per tutta la durata dello scoperto. Tale clausola risulta infatti priva di causa concreta, risultando gravatorio e modificativo dell’equilibrio complessivo del contratto che uno sconfinamento di modesta entità e durata possa provocare l’applicazione all’intera linea debitoria di un tasso molto più alto dell’intrafido. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)

La decisione – che richiama (alcuni de)gli ormai numerosi precedenti della Cassazione favorevoli alla teorica della «causa concreta» («anche in relazione ai contratti “tipici”», come ha cura di sottolineare) – segnala che, in fatto, uno scoperto di ventotto giorno, di € 14.814,92 (rispetto a un fido di 8 milioni di euro) ha prodotto un «onere» di €76.098,63. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)

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