Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6346 - pubb. 09/08/2011

Ius variandi e introduzione di clausole e condizioni nuove

ABF Napoli, 28 Febbraio 2011, n. 396. Est. Guizzi.


Jus variandi – Clausola nuova – Esclusione.



Il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all’intermediario dall’art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, senza potersi spingere sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)

Nella specie, la banca aveva introdotto una «commissione per la messa a disposizione di somme», in pari tempo eliminando la voce «spese di istruttoria affidamenti» e la commissione di massimo scoperto. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


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